Perché Lucarelli, Apolloni e gli amici sono stati assolti dall’accusa di stupro di gruppo? Cosa è emerso dall’inchiesta
Uno dei punti decisivi riguarda proprio lo stato di alterazione alcolica: per i giudici non è stata raggiunta la prova che la ragazza si trovasse, al momento del rapporto sessuale, in una condizione di inferiorità psichica tale da impedirle di comprendere la situazione e manifestare la propria volontà
LIVORNO. «Non è stata raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio». In altre parole: non è stato dimostrato che la studentessa americana, all’epoca dei fatti 22enne, sia stata vittima di violenza sessuale di gruppo da parte dei calciatori livornesi Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, entrambi 26enni, condannati nel giugno di due anni fa a tre anni e sette mesi di reclusione. E con loro sono stati scagionati anche gli amici Gabriele Meini (stessa età e in primo grado condannato a due anni e otto mesi), il coetaneo Matteo Baldi (due anni e cinque mesi la sua condanna, ora cancellata) e il 27enne Giacomo Bernardeschi (per lui stessa pena davanti al giudice per le indagini preliminari). Anche perché la studentessa – scrivono i giudici – «ha reagito immediatamente al toccamento indesiderato da parte del Meini, manifestando in modo inequivoco il proprio dissenso».
Sono questi, in estrema sintesi, i passaggi centrali delle motivazioni contenute nelle 57 pagine della sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha assolto, perché il fatto non sussiste, i cinque giovani – che si sono sempre professati innocenti – dal pesantissimo reato di violenza sessuale di gruppo dopo la notte del 27 marzo 2022, al termine di una serata nella discoteca milanese Gattopardo. Gli avvocati dei cinque giovani – Leonardo Cammarata per Lucarelli e Apolloni, i livornesi Giuseppe Ales e Silvia Del Corso per Bernardeschi, Margherita Benedini per Meini e Francesca Nobili per Baldi – in appello avevano chiesto per tutti l’assoluzione: la Corte ha quindi accolto le argomentazioni delle difese, ritenendo che il quadro probatorio non consentisse di confermare la ricostruzione accusatoria.
La vicenda
I fatti contestati risalgono alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la studentessa americana, dopo la serata trascorsa al Gattopardo, era stata avvicinata dal gruppo di ragazzi e accompagnata in auto in un appartamento nella zona di Porta Romana, nella disponibilità di Lucarelli. Lì, secondo l’accusa, approfittando dello stato di alterazione alcolica della ragazza, ritenuta incapace di esprimere un valido consenso, si sarebbe consumata la violenza.
A essere determinanti nell’indagine erano stati i video trovati sui telefoni cellulari dei cinque giovani, registrati durante la serata. La studentessa aveva poi denunciato i fatti alla polizia, ma la difesa aveva sostenuto fin dall’inizio che si fosse trattato di un rapporto consensuale, contestando sia la condizione di alterazione della ragazza sia la ricostruzione della dinamica dei fatti. Tant’è che – secondo un video girato fuori dal locale – la ragazza, «chiacchierando con Apolloni e Baldi, chiede di riaccompagnarla a casa l’indomani mattina». Insomma, secondo la Corte, la sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità «su inferenze non univoche e su logiche che non consentono di superare il dubbio».
Alterazione alcolica
Uno dei punti decisivi riguarda proprio lo stato di alterazione alcolica: per i giudici non è stata raggiunta la prova che la ragazza si trovasse, al momento del rapporto sessuale, in una condizione di inferiorità psichica tale da impedirle di comprendere la situazione e manifestare la propria volontà. «Gli elementi relativi alla fase immediatamente precedente ai rapporti sessuali depongono in senso diverso», scrivono i giudici. Grande rilievo, poi, viene attribuito ai filmati realizzati nell’appartamento.
«La ragazza appare vigile e reattiva: risponde alle battute dei ragazzi e reagisce immediatamente al toccamento indesiderato da parte del Meini, manifestando in modo inequivoco il proprio dissenso», si legge nella motivazione. Per la Corte proprio quella reazione dimostrerebbe che la studentessa era in grado di riconoscere una condotta non gradita e di opporsi. Un elemento, di fatto, ritenuto incompatibile con l’ipotesi di una persona completamente incapace di autodeterminarsi.
«A casa, al sicuro»
I giudici hanno inoltre valutato il messaggio inviato alle 6,11 a un’amica: «Home, safe» («A casa, al sicuro»). Secondo la sentenza, anche quella comunicazione rappresenterebbe un comportamento indicativo di lucidità e capacità di gestione della situazione.
Il cuore della motivazione riguarda però la contestazione della condotta induttiva. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero sfruttato una condizione di vulnerabilità della ragazza per ottenere un consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato. La Corte ha escluso questa ricostruzione: per i giudici né «l’invito a recarsi nell’appartamento» con il gruppo, né il «linguaggio volgare e sessualmente esplicito» immortalato nei video, né «l’atmosfera goliardica» della serata possono essere considerati elementi sufficienti per dimostrare una manovra induttiva abusiva.
L’attrazione per Apolloni
La sentenza sottolinea anche il ruolo dell’attrazione mostrata dalla giovane nei confronti di Apolloni durante la serata: per i giudici quel comportamento, insieme alle interazioni documentate nei video, non può essere trasformato in una prova di una condotta finalizzata a condizionare la volontà della ragazza. «Non è sufficiente che gli imputati avessero maturato un proposito sessuale o che avessero creato un contesto favorevole alla sua realizzazione», scrive la Corte. Per configurare il reato sarebbe stata necessaria «una condotta concretamente idonea a determinare una scelta della vittima». Secondo i giudici, nella vicenda emerge invece un momento di discontinuità rappresentato dalla reazione della ragazza al comportamento di Meini. Quel passaggio avrebbe mostrato agli imputati che la giovane era capace di manifestare dissenso e di opporsi a iniziative non gradite.
La Corte ha affrontato anche le dichiarazioni della persona offesa, rilevando alcuni elementi di incertezza nelle ricostruzioni fornite nel tempo e parlando di «dubbi in ordine all’attendibilità ed alla coerenza del racconto» su alcuni aspetti centrali della vicenda. La conclusione dei giudici è che manchino gli elementi fondamentali per sostenere la responsabilità penale: né una condizione di incapacità della ragazza, né una concreta condotta abusiva di induzione. «Una volta esclusa una condotta induttiva e non essendo stato provato uno stato di incapacità, viene meno uno degli elementi essenziali della ricostruzione accusatoria», conclude la sentenza che ha assolto tutti e cinque i giovani.
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