Ecco quando un’auto può dirsi abbandonata e diventare un rifiuto
Cosa dicono le norme e la Cassazione: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Ho notato che c’è un’auto abbandonata nel parcheggio di fronte a casa mia. È lì da almeno 6 mesi e sembra che non venga utilizzata, quindi mai spostata. Visto che in zona non sono presenti molti parcheggi, c’è un modo per farla spostare?
M.
Al fine di rispondere correttamente alla domanda occorre preliminarmente distinguere quando un’autovettura possa dirsi effettivamente e concretamente abbandonata e quando, invece, si tratti semplicemente di un veicolo lasciato in sosta per un periodo prolungato. In linea generale, un’auto regolarmente immatricolata, munita di targa, in buone condizioni e coperta da assicurazione, non può essere considerata abbandonata per il solo fatto di essere parcheggiata da molto tempo nello stesso luogo, salvo che costituisca intralcio o pericolo per la circolazione o violi specifiche norme sulla sosta. Diverso è il caso in cui il veicolo risulti privo di copertura assicurativa, sprovvisto di targa, palesemente inutilizzabile o ridotto in condizioni tali da rappresentare un ostacolo o un rischio per il pubblico passaggio. In particolare, l’art. 193 del Codice della Strada vieta la circolazione dei veicoli non assicurati e la giurisprudenza ha chiarito che un’auto priva di assicurazione non può permanere su suolo pubblico, nemmeno in sosta, trattandosi comunque di occupazione illegittima della sede stradale. È quindi importante sottolineare che non sempre la presenza prolungata di un’auto su strada integra un illecito: possono esservi situazioni del tutto lecite, come l’impossibilità temporanea di utilizzo del veicolo per motivi di salute o economici del proprietario. Il problema si pone quando emergono elementi oggettivi idonei a qualificare il mezzo come effettivamente abbandonato. Tra questi rientrano, in primo luogo, l’assenza della targa, lo stato di evidente degrado del veicolo e la mancanza di parti essenziali, quali ruote, portiere, volante o componenti meccaniche, che rendano l’auto manifestamente inidonea alla circolazione. In presenza di tali indici, il cittadino può segnalare la situazione alle autorità competenti, in particolare alla polizia municipale o stradale. Spetterà agli agenti svolgere gli accertamenti necessari, che risulteranno più rapidi qualora il veicolo sia ancora targato, poiché sarà possibile risalire agevolmente al proprietario. In tal caso, l’amministrazione procederà a notificare allo stesso una comunicazione formale, normalmente tramite raccomandata, assegnando un termine – di regola pari a trenta giorni – per la rimozione del mezzo. In mancanza di riscontro, si potrà procedere alla rimozione forzata del veicolo. Qualora invece l’auto sia priva di targa e non sia immediatamente individuabile il proprietario, le autorità dovranno preliminarmente verificare che il mezzo non risulti provento di furto e, solo all’esito di tali controlli, procedere alla rimozione. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, un veicolo può essere qualificato come “fuori uso” quando il proprietario se ne sia disfatto o abbia l’obbligo di disfarsene, quando sia stato ufficialmente privato della targa o quando versi in uno stato di evidente abbandono. In tali ipotesi il veicolo può essere assimilato a un rifiuto, anche pericoloso, con conseguente obbligo di smaltimento presso centri autorizzati. Quanto alle responsabilità del proprietario, l’abbandono di rifiuti è sanzionato in via amministrativa con una sanzione pecuniaria che va da trecento a tremila euro, aumentabile fino al doppio nel caso di rifiuti pericolosi. La condotta può tuttavia assumere anche rilievo penale, come chiarito dalla Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza n. 20492 del 2014, secondo cui, ai fini della qualificazione di un veicolo come rifiuto speciale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumono rilievo sia la volontà di abbandono del proprietario, sia l’oggettiva inidoneità del mezzo a svolgere la propria funzione.
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