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I diritti del passeggero

Come far valere i diritti del passeggero di un volo che parte in ritardo

Come far valere i diritti del passeggero di un volo che parte in ritardo

Il Regolamento dell’Unione europea: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Ho prenotato un volo aereo per la tratta Roma/Fiumicino – Dallas. Non abitando a Roma ho dovuto acquistare altresì i biglietti del treno Frecciarossa. La sera prima della partenza del volo – e prima che prendessi il treno – scopro che la partenza è stata spostata al giorno successivo. Posso chiedere un risarcimento o quantomeno ottenere il rimborso dei soldi del biglietto del treno? 
Matteo da Arezzo

Per inquadrare correttamente i diritti del passeggero in caso di volo in ritardo è necessario fare riferimento al Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina le ipotesi di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato. L’art. 1 individua l’oggetto della normativa, mentre l’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione, chiarendo che il Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nonché a quelli in partenza da un Paese terzo con destinazione in uno Stato membro, purché il vettore aereo operante sia comunitario e il passeggero non abbia già ricevuto benefici o compensazioni equivalenti nel Paese di partenza. Nel caso considerato non si tratta di una cancellazione del volo, bensì di un ritardo, con conseguente applicazione dell’art. 6 del Regolamento. Per le tratte superiori a 3.500 km, qualora il vettore possa ragionevolmente prevedere un ritardo di almeno quattro ore rispetto all’orario di partenza originariamente previsto, il passeggero ha diritto all’assistenza, che comprende pasti e bevande adeguati alla durata dell’attesa, nonché due comunicazioni gratuite tramite telefono, fax o posta elettronica. Se la partenza viene rinviata di almeno un giorno rispetto all’orario iniziale, il passeggero ha inoltre diritto alla sistemazione in albergo e al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di pernottamento. Quando il ritardo raggiunge o supera le cinque ore, il passeggero può scegliere se rinunciare al volo, ottenendo il rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni per la parte o le parti di viaggio non effettuate e, se del caso, anche per quelle già effettuate qualora il volo sia divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale, con eventuale volo di ritorno verso il punto di partenza. Quanto alla compensazione pecuniaria, l’art. 7 del Regolamento prevede, per le tratte superiori a 3.500 km, un importo pari a 600 euro, compensazione che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, spetta anche in caso di ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore, purché il disservizio sia imputabile al vettore e non sia dovuto a circostanze eccezionali inevitabili, come condizioni meteorologiche estreme o gravi rischi per la sicurezza. Qualora il ritardo abbia inciso in modo rilevante sulla qualità della vacanza o abbia compromesso il programma di viaggio, il passeggero può inoltre chiedere un ulteriore risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, purché venga fornita prova concreta del pregiudizio subìto. In tale ambito può rientrare anche il rimborso delle spese sostenute per mezzi di trasporto alternativi, come il biglietto del treno, a condizione che sia dimostrato il nesso causale tra il ritardo del volo e la necessità di sostenere tale costo. Dal punto di vista pratico, il primo passo consiste nella presentazione di un reclamo scritto alla compagnia aerea, utilizzando il modulo online messo a disposizione sul sito del vettore oppure inviando una richiesta tramite Pec o raccomandata. Nel reclamo è opportuno indicare i dati del volo, la durata del ritardo, i disagi subiti e allegare tutta la documentazione utile. In caso di mancata risposta o di diniego immotivato, il passeggero può rivolgersi all’Enac o attivare una procedura di conciliazione; come ultima opzione, qualora i tentativi stragiudiziali non abbiano esito, è possibile valutare un’azione legale, soprattutto nei casi in cui il ritardo abbia comportato un danno economico significativo o la perdita di parte rilevante del viaggio.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

 

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