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Fine vita, la legge toscana «rimane in vigore»: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale

di Redazione web
Fine vita, la legge toscana «rimane in vigore»: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale

Giani e Monni: «La Consulta ribadisce per la terza volta, perché lo ha già fatto con due sentenze nel 2019 e nel 2024, che scegliere in merito alla fine della propria vita è un diritto»

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FIRENZE. La legge toscana sul fine vita rimane in vigore, efficace ed operativa, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale depositata lo scorso dicembre. Più asciutta, senza termini perentori nei tempi delle procedure, ma immediatamente applicabile da subito. Il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora al diritto alla salute Monia Monni lo chiariscono in conferenza stampa prima della seduta di giunta con cui la Regione ha preso atto dei rilievi della Consulta. Non ci sarà bisogno né di un passaggio in Consiglio regionale né di una riscrittura della norma. Il testo, tolte le parti che la Corte ha cancellato, rimane coerente. 

La Corte

«Rispetto al governo, che aveva chiesto la radicale eliminazione della legge, la Corte ha ritenuto legittimo il nostro intervento», sottolineano Giani e Monni, La Consulta ha ritenuto infatti che la norma sull’accesso al suicidio medicalmente assistito approvata a febbraio 2025 rientri legittimamente nella potestà concorrente propria delle Regioni, perché si tratta non di materia civile e penale ma di tutela della salute e detta solo norme solo a carattere organizzativo e procedurale per una disciplina uniforme dell’assistenza da parte del servizio sanitario pubblico in questo diritto.

La Corte – evidenziano dalla Regione ancora – ha avanzato alcuni rilievi puntuali, eliminando alcune parti. «Ma l’impianto generale non viene assolutamente scardinato», ribadiscono Giani e Monni, dopo aver acquisito il parere degli uffici. Non viene meno, per i giudici, l’obbligo delle Asl a fornire tutte le prestazioni che siano necessarie ad accertare le condizioni gravissime e irreversibili, peraltro già definite in precedenza dalla Corte in una sentenza del 2019, per accedere al suicidio medicalmente assistito, e rimane saldo il diritto della persona ad ottenere gratuitamente dalle Asl il farmaco e i dispositivi per l’autosomministrazione.

Come poi questa attività sia amministrativamente qualificata – la Corte ha contestato che potesse essere considerato un livello di assistenza sanitaria superiore – poco importa nella sostanza. Ugualmente le condizioni per avviare le procedure rimarranno oggi quelle indicate a suo tempo dalla Consulta nel 2019 suscettibili nel tempo di evoluzioni, anche se nel testo della norma regionale non si potranno richiamare, o quelle che vorrà in futuro decidere il legislatore nazionale. 

Le parti «cancellate»

Quello che della legge non si potrà più applicare sono le parti in cui la norma originaria prevedeva la possibilità di chiedere attraverso un delegato l’accertamento dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito: per la Corte nessuno può agire al posto dell’interessato, il diritto alla vita è un diritto individuale perfetto. La norma generale peraltro già spiega e garantisce come anche persone immobilizzate o con disabilità possano esprimere consenso o diniego, con strumenti consoni alle loro condizioni. 

Ugualmente non sono da ritenere come “ordinatori”, ovvero perentori e cogenti, i tempi entro cui rispondere ad una richiesta di suicidio medicalmente assistito. La legge toscana li aveva fissati in modo certo, ma per la Consulta le legge non può su questo essere prescrittiva, al fine da evitare che ai medici sia impedito una valutazione corretta e ponderata del singolo caso. Eliminate queste previsioni, la Corte afferma comunque la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del cittadino: nel più breve tempo possibile, dunque, e senza ingiustificato ritardo, come già alcune aziende hanno scritto nelle proprie procedure interne.

Le parole

«La Corte costituzionale ribadisce per la terza volta, perché lo ha già fatto con due sentenze nel 2019 e nel 2024, che scegliere in merito alla fine della propria vita è un diritto – evidenzia l’assessora Monni –. Lo è quando il dolore cresce ed è destinato a diventare insopportabile e quando la malattia è irreversibile e porti a morte certa, come dice la stessa Corte. E se è un diritto della persona, è dovere della struttura sanitaria pubblica permettere a chi fa questa scelta di esercitarlo».

«Siamo stati la prima Regione in Italia a trattare questo tema – sottolinea il presidente Giani –. La legge che ci consegna la sentenza della Corte è una legge asciutta ma pienamente operativa. La norma rimane in piedi e il diritto al suicidio medicalmente assistito esercitabile: lo era e continuerà ad esserlo». «Aggiusteremo le linee guida di cui ci eravamo dotati e che prevedevano tempi dati – chiarisce Monni –. Visto che la Corte ci dice che i termini non possono più essere ordinatori daremo alle Asl tempi indicativi, che poi ovviamente caso per caso saranno verificati dal Comitato etico e dalla commissione competente. Ma il segnale che questo è un diritto che si deve esercitare con premura è fondamentale».

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