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Il diritto del minore

Le adozioni internazionali da parte di persone single sono diventate possibili

Le adozioni internazionali
da parte di persone single
sono diventate possibili

La svolta della Corte Costituzionale: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Io non ho figli, nonostante li desideri da sempre. Mio marito e io, purtroppo, non avemmo il tempo di concepirne uno poiché la sua morte sopraggiunse prima di riuscirci. Da allora non mi sono mai risposata, ma questa circostanza mi ha impedito di adottare un bambino, nonostante tutto l’amore che ero e che sono pronta a dare. La trovo una vile ed enorme ingiustizia. Ho sentito dire però che qualcosa sta cambiando, è vero?
Marina


La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025 rappresenta una svolta e una pietra miliare nell’ambito dell’adozione internazionale. In particolare, la Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 21 marzo 2025, n. 33, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione”.

L’ordinamento italiano riconosce “Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia” e tale diritto “è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento”, pertanto, ha sempre permesso, ex art. 6, legge n. 184/1983, alle coppie sposate o stabilmente conviventi da almeno tre anni, non separati e che siano in possesso di tutti i requisiti per essere idonei a crescere, istruire ed educare un minore che si trovi in stato di abbandono, di adottarlo, sia attraverso l’adozione nazionale che estera. Come noto, tuttavia, i single, ossia le persone di stato libero, fino ad ora, potevano accedere all’istituto dell’adozione di un minore solo se rientravano nei casi tassativamente previsti dalla cosiddetta “adozione in casi particolari”, disciplinata ai sensi dell’art. 44, lettere, a), c) e d) dalla legge n. 184/193, sostituita dalla legge n. 149/2001 e modificato dalla legge n. 173/2015, salve alcune eccezioni. In particolare, anche quando il minore non versi effettivamente in uno stato di abbandono, tuttavia “sia orfano di padre e di madre”, potrà essere adottato anche da chi “non è coniugato”, ex art. 44, comma 3 della suddetta legge, se l’adottante sia uno tra le persona “unite al minore da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento” (art. 44, lett. a); se il minore sia affetto da disabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992 (art. 44, lett. c) o, ancora, “quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo” (art. 44, lett. d), giuridica o fattuale. L’art. 29 bis, comma 1, della suddetta legge, infatti, escludeva che le persone singole residenti in Italia potessero accedere all’istituto dell’adozione internazionale. La pronuncia di cui si discute ha pertanto una portata epocale, anche e soprattutto alla luce dell’acceso dibattito che ha animato i giuristi sul punto. È un primo passo e stravolge un retaggio storico che ormai non può più continuare ad esistere alla luce dei mutamenti sociali e dell’evoluzione stessa del concetto di famiglia.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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