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Il Codice del Turismo

Viaggio saltato per Covid e diritto al rimborso di quanto si è pagato

Viaggio saltato per Covid
e diritto al rimborso
di quanto si è pagato

Così la legge tutela i consumatori: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Avevo prenotato e pagato un viaggio tutto compreso per la Grecia, partenza a fine giugno. Poi era arrivato il Covid e non mi era stato più possibile partire. Sono anni che cerco di riavere i soldi dall’agenzia, ho chiamato, ho scritto, mi sono anche rivolta ad un’associazione dei consumatori. Ma la risposta è che non ho diritto al rimborso completo. Com’è possibile? Perché devo rimettere i soldi? La legge non mi protegge in casi del genere?
Antonietta

Premesso che la normativa in materia di annullamenti dei viaggi e rimborsi è regolata dal Codice del Turismo e dal Codice del Consumo, occorre innanzitutto richiamare l’articolo 1463 del Codice Civile, il quale stabilisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata dall’obbligazione per sopravvenuta impossibilità della prestazione è tenuta a restituire la controprestazione eventualmente già ricevuta. A tal proposito, l’articolo 41, comma 4, del Codice del Turismo (D.lgs. n. 79/2011) recita testualmente: “in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”. La Direttiva (Ue) 2015/2302, al considerando 31, include tra le ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie anche “rischi significativi per la salute umana, quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio”. Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, oltre alla disciplina ordinaria, sono intervenuti numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno inciso anche sul diritto del turismo. In particolare, il Dpcm del 2 marzo 2020 ha incluso tra i casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione anche l’ipotesi in cui il viaggiatore, risultato positivo al virus Sars-CoV-2, fosse obbligato a osservare la quarantena, anche in regime di permanenza domiciliare fiduciaria. Con due pronunce gemelle emesse il 29 febbraio 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha interpretato l’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva 2015/2302, relativo al diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del viaggio, fornendo ai giudici nazionali un utile orientamento circa l’estensione della nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie”: secondo la Corte, essa comprende non solo le situazioni che rendono oggettivamente impossibile la prestazione, ma anche quelle che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei viaggiatori, tenuto conto anche dei fattori personali e delle condizioni individuali del soggetto interessato. In linea con tale interpretazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16315 del 2007, ha ribadito che il contratto di viaggio è caratterizzato dalla sua finalità turistica, la quale non può essere considerata un elemento irrilevante, bensì rappresenta l’interesse concreto che il pacchetto è destinato a soddisfare, costituendone la causa concreta: pertanto, l’impossibilità sopravvenuta di raggiungere tale scopo legittima l’estinzione del contratto. Ancora la Cassazione, con la sentenza n. 18047 del 2018, ha affermato che, qualora le parti non possano usufruire del pacchetto turistico per cause sopravvenute di forza maggiore, imprevedibili e non imputabili alla loro condotta, esse hanno diritto al rimborso integrale del pacchetto mai utilizzato, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno di una polizza assicurativa destinata a coprire eventi straordinari. In relazione al recesso, infine, il Regolamento (Ce) n. 261/2004 riconosce ai passeggeri il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e forme alternative di compensazione, quali i voucher, fermo restando che la scelta deve essere libera e consapevole.

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