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Il pedone investito e il concorso di colpa col conducente del veicolo

Il pedone investito
e il concorso di colpa
col conducente del veicolo

Cosa prevede la normativa: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Due settimane fa ho accidentalmente colpito un passante che correva di sera tardi sul ciglio della strada. Non l’ho proprio visto, anche perché non c’era un minimo di illuminazione. L’ho assistito immediatamente chiamando i soccorsi. Nei giorni scorsi mi ha detto che sta bene ma che vuole un risarcimento. Io però credo che correre al di fuori del marciapiede in una strada con così poca illuminazione, di notte, sia proprio scorretto e pericoloso. Insomma, se si fosse trovato sul marciapiede non sarebbe successo nulla. Io ho già avvisato l’assicurazione, ma mi sembra tutto così ingiusto.
Chiara

Per valutare la ripartizione di responsabilità posta in capo a un conducente e a un pedone rimasti coinvolti in un sinistro stradale, è necessario indagare le circostanze fattuali dell’evento e cercare di interpretarle in base alle regole sancite ad hoc dal Codice della Strada e dai principi previsti, in ogni caso, dalla normativa generale. Ad esempio, la circostanza secondo la quale il conducente del veicolo procedeva ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, fonda una responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 141 C.d.S., comma 3, e questa potrà desumersi dai rilievi delle forze dell’ordine, qualora intervenute sul luogo al momento dell’incidente o anche solo dalla dinamica della caduta del pedone sul manto stradale in seguito all’urto con l’autovettura. Poi potrà essere dirimente la prova fornita dal conducente del veicolo investitore di aver quantomeno provato ad evitare l’impatto col pedone, ad esempio, dai rilievi dell’asfalto esaminati nell’occasione. Dall’altra parte, il pedone che non abbia prestato la dovuta attenzione – attraversando la carreggiata in un punto molto distante dalle strisce pedonali o procedendo al di sotto del marciapiede, in netta violazione all’art. 190 C.d.S., magari di notte – non potrà giovarsi dell’integrale risarcimento dei danni riportati nel sinistro, poiché anch’egli avrà concorso a produrlo. Esiste la concreta possibilità, infatti, che vi sia l’addebito ad entrambi di un “concorso di colpa” laddove sia il conducente del veicolo investitore, sia il pedone investito abbiano concorso in maniera rilevante alla produzione dell’evento dannoso, senza poter – d’altro canto – accertare che la condotta dell’uno o dell’altro ne abbia rappresentato l’unica causa. In altri termini, per imputare il grado della responsabilità all’uno o all’altro soggetto coinvolto in un incidente stradale, in concreto, occorrerà valutare l’efficacia causale dei comportamenti posti in essere da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro rispetto all’evento dannoso. L’art. 2054, comma 1, del Codice Civile dispone, infatti, che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Parimenti, il citato art. 190 C.d.S. stabilisce una pluralità di comportamenti obbligati per il pedone, da adempiere, in ogni caso, con “l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Sul punto, si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità affermando che “alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 13 marzo 2009, n. 6168; Cass. 13 novembre 2014, n. 24204), la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 17/10/2016, n. 20950).
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