Il Tirreno

Lucca

Il caso

Stangato dall’autovelox, ma la multa viene annullata: il motivo e cosa dice la sentenza

di Pietro Barghigiani

	Un'indicazione dell'autovelox (foto d'archivio)
Un'indicazione dell'autovelox (foto d'archivio)

Lucca, la sanzione comminata dalla Provincia sulla base della foto scattata dal dispositivo va stracciata

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LUCCA. Multato per eccesso di velocità mentre percorreva la Provinciale 25 Morianese, un automobilista dopo un primo rifiuto del giudice di pace di annullare il verbale, ha impugnato la sentenza davanti al Tribunale ottenendo una sentenza che dichiara illegittimo il verbale.

La sanzione di 100,50 euro comminata dalla Provincia sulla base della foto scattata dall’autovelox va stracciata. Motivo? L’ente non ha prodotto il certificato di omologazione dell’impianto di rilevazione della velocità.

I motivi

La causa è stata definita dal giudice Giacomo Lucente che, nel riformare integralmente la sentenza del giudice di pace, ha annullato il verbale. L’episodio risale al 20 maggio 2022. Tra le varie argomentazioni sostenute dall’automobilista c’erano «l’illegittima installazione del tutor su strada provinciale e la violazione del principio di contestazione immediata; il vizio di motivazione del verbale per mancanza dei riferimenti del decreto prefettizio autorizzativo dell’installazione di autovelox fisso e dei motivi per cui non era possibile effettuare la contestazione immediata, lamentando la violazione del diritto di difesa; eccepiva che, a fronte delle contestazioni riguardanti l’infrazione, la segnalazione del tutor, il suo corretto funzionamento, l’omologazione e la taratura, incombeva sull’amministrazione resistente l’onere di produrre tutta la documentazione sul punto, pena l’invalidità del verbale emesso».

Il Tribunale ha recepito le recenti sentenze della Cassazione sul punto: «In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale». E questa è stata la chiave giuridica che ha portato all’annullamento.

La sentenza

Si legge nella sentenza che «a prescindere dalla contestata ammissibilità della produzione documentale da parte dell’amministrazione resistente, è pacifico che la controparte (Provincia, ndr) non ha prodotto il certificato di omologazione relativo al dispositivo in questione. Di conseguenza l’accertamento che ha condotto alla contestazione di cui al verbale impugnato va ritenuto illegittimo».

Il giudice sulle spese da liquidare ha tenuto conto che la giurisprudenza citata, secondo la quale sono necessari sia approvazione che omologazione delle apparecchiature di misurazione della velocità, si è affermata solo nel 2024 per poi consolidarsi nel 2025. Il verbale è del 2022 e, quindi, le spese vengono compensate tra le parti.

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