Livorno, licenziato per la "mala gestione" di un neoassunto: riassunto direttore del Penny market
La società dei supemercati lo aveva richiamato inviandogli le contestazione e mandandolo a casa. Ora la sentenza del tribunale ribalta tutto
LIVORNO. Il giudice del lavoro gli ha dato ragione, ordinando di reintegrarlo e condannando l’azienda a risarcirlo fino a un massimo di 12 mensilità. Si chiude così, almeno in primo grado, la vicenda che ha visto contrapposti l’ex direttore di un punto vendita della catena Penny market – un livornese di 46 anni, assistito dall’avvocato Gianluca Boirivant – e la società, assistita dai legali Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Massimo Dramis, Patrizia D’Ercole e Antonio Basoni, che nel luglio scorso lo aveva licenziato per giusta causa contestandogli presunte irregolarità nella gestione di un neoassunto.
La sentenza è stata pronunciata il 20 maggio scorso dal tribunale civile, giudice del lavoro Federica Manfrè, che ha annullato il provvedimento disciplinare ritenendo i fatti contestati non sufficientemente gravi da giustificare il licenziamento. Stando alla sentenza, infatti, la condotta del lavoratore sarebbe stata «di trascurabile rilievo disciplinare», peraltro caratterizzata da buona fede e orientata a facilitare l’inserimento del dipendente. Al centro della vicenda due giornate, il 13 e il 14 giugno 2025. Secondo la ricostruzione aziendale, il direttore avrebbe fatto lavorare un neoassunto per due ore al giorno alle casse senza registrare correttamente la presenza tramite badge. Il dipendente, assunto con un contratto da otto ore settimanali da svolgere nel weekend, era stato convocato in negozio per prendere confidenza con le casse in vista del primo turno effettivo.
Per l’azienda quella scelta rappresentava una violazione grave delle procedure interne e delle direttive impartite dal manager distrettuale, che avrebbe autorizzato il lavoro del neoassunto solo nella giornata di sabato. Da qui la contestazione e il successivo licenziamento notificato il 22 luglio. Una tesi che però il tribunale non ha condiviso. Nelle motivazioni la giudice evidenzia come il neoassunto, proprio nei primi giorni di lavoro, fosse stato assente per malattia, saltando i turni inizialmente programmati. Per questo il direttore avrebbe deciso di anticipare alcune ore di affiancamento alla cassa, così da consentirgli di imparare il funzionamento del sistema prima del primo turno completo della domenica. Secondo la giudice, dunque, non emerge alcun intento fraudolento.
Anzi, il responsabile avrebbe poi regolarizzato la registrazione delle presenze, agendo nell’ambito delle sue funzioni di direttore del punto vendita. «La condotta del dipendente – si legge nel provvedimento – è stata improntata alla buona fede e finalizzata a una migliore gestione dell’apporto lavorativo». Per il tribunale, quindi, il comportamento può al massimo configurare una violazione formale delle direttive impartite dal superiore, ma non una mancanza tale da giustificare il licenziamento. Un passaggio centrale riguarda anche il contratto collettivo della distribuzione organizzata. La giudice osserva infatti che i fatti contestati non rientrano nelle ipotesi tassative per cui il contratto prevede il licenziamento disciplinare. Da qui la decisione sulla reintegra, il pagamento delle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino al rientro effettivo, con un tetto massimo di dodici mensilità, oltre ai contributi previdenziali. La società è stata inoltre condannata a pagare gran parte delle spese legali, quantificate in oltre seimila euro.
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