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Livorno, l’Inps gli chiede indietro la pensione per un ciak nei "Delitti del BarLume"

di Stefano Taglione

	Alcuni protagonisti de “I delitti del BarLume” e a destra l’avvocato Marco Guercio
Alcuni protagonisti de “I delitti del BarLume” e a destra l’avvocato Marco Guercio

L’ente: «Incompatibile con “Quota 100”». ll legale dell’ex bagnino e giardiniere: «Esiste una pronuncia della Corte di Cassazione che legittimava l’ente ma l’abbiamo superata»

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LIVORNO. Una comparsa nella serie televisiva de “I delitti del BarLume 11”, in onda su Sky e ambientata nella sua isola d’Elba, gli stava per costare 20mila euro di pensione. Di così tanti soldi, infatti, l Inps lo voleva privare, riuscendoci solo provvisoriamente, avendo giudicato il reddito incassato dalla casa di produzione Palomar (appena 188 euro) come un contratto a tempo determinato e quindi, sebbene esiguo, incompatibile con l’assegno mensile ottenuto grazie a “Quota 100”, il congedo dal lavoro anticipato introdotto dal Governo Conte.

È dovuto ricorrere alla giustizia civile, vincendo la causa in tribunale, un ex bagnino e giardiniere sessantasettenne di Porto Azzurro (originario del Bolognese) che, assistito dall’avvocato Marco Guercio con la consulenza previdenziale della dottoressa Valentina Paoli, è riuscito a riottenere – in realtà non ha mai pagato e ha subito impugnato il provvedimento – il denaro che l’ Inps gli avrebbe voluto togliere fra il 2023 e il 2024.

Cosa dice la legge Secondo la commissione provinciale dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale «la legge – è riportato nero su bianco nella comunicazione inviata per motivare la revoca dell’assegno mensile, con la richiesta del rientro in possesso delle somme versate – prevede che la pensione “Quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5.000 euro lordi annui. Il reddito da lavoro dipendente è sempre incumulabile nel periodo di beneficio e l’incumulabilità comporta la sospensione dell’erogazione della pensione nell’anno di produzione dei predetti redditi. I ratei di pensione relativi a tali periodi – scrive anche l’ente – non devono essere corrisposti e, ove già posti in pagamento, devono essere recuperati».

Da qui la richiesta di versare immediatamente 20mila euro, che ha scioccato il sessantasettenne. «Attività sporadica» Il pensionato, ovviamente, si è opposto alla decisione, facendo prima ricorso all’istituto – che da Livorno lo ha rigettato – e poi in tribunale, con la giudice Federica Manfrè che gli ha dato ragione. «Risulta documentato – si legge nella sentenza – che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze di Palomar in forza di un contratto a tempo determinato nelle giornate del primo e del 21 giugno del 2023. È evidente dunque che i pur esigui redditi percepiti in conseguenza di tale rapporto non fossero compatibili col trattamento pensionistico e, in ragione di tale incumulabilità, l’ Inps ha provveduto al recupero del trattamento pensionistico maturato per il 2023 e per i primi due mesi del 2024. Tale operazione a ben vedere appare eccessiva, in assenza di previsione normativa in tal senso e stante il tenore letterale della disposizione richiamata (che non contempla un’ipotesi di decadenza dalla prestazione o una sospensione della stessa per l’intero anno in cui risultano redditi da lavoro), dovendosi piuttosto interpretare il divieto di cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro come impossibilità di godere dei ratei della pensione per le sole mensilità in cui tali redditi siano stati effettivamente percepiti, e ciò a prescindere – stante il tenore generale della norma – dall’ammontare degli stessi. Non pare d’altro canto condivisibile neanche la diversa opzione interpretativa, fatta propria da alcune pronunce di merito, secondo cui l’ammontare dell’indebito che l’ Inps sarebbe legittimato a recuperare ammonterebbe alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di pensione e quanto percepito dal beneficiario per i redditi da lavoro maturati nel periodo di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In questo modo, infatti, si andrebbe a sminuire il senso letterale della disposizione normativa nel caso, come quello di specie, in cui ad esempio l’importo del reddito da lavoro fosse minore di quello derivante dal trattamento pensionistico, rendendo di fatto cumulabile, per la differenza, la pensione con la retribuzione».

La sospensione in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l’appunto, rivolta a «garantire un’effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro – si legge ancora nella pronuncia – anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale in un sistema previdenziale sostenibile. In questo caso, tuttavia, la particolarità dell’attività del tutto sporadica svolta (la comparsa in una serie televisiva) non consente neanche di ritenere che il ricorrente non sia effettivamente uscito dal mercato del lavoro e non si ravvisa il contrasto con la finalità solidaristica del beneficio».

Parla l’avvocato un’interpretazione corretta, secondo l’avvocato Marco Guercio: «Nel ricorso – sottolinea – ho introdotto un elemento di novità, prospettando un’interpretazione che andasse in contrasto con una sentenza della Cassazione che avrebbe altrimenti dato ragione all’ Inps. Sono soddisfatto che il tribunale sia andato nella direzione da noi auspicata». 

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