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Grosseto, maresciallo morto per amianto: causa per il maxirisarcimento

di Matteo Scardigli
Grosseto, maresciallo morto per amianto: causa per il maxirisarcimento<br type="_moz" />

Sos di Bonanni: «Patologie in aumento tra gli ex dell’aeroporto»

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GROSSETO. Amianto e radiazioni causano ancora dolore in Maremma: prima uccisero un militare, marito e padre, e poi, a distanza di anni, feriscono ancora la sua famiglia.

Il mesotelioma della pleura, causa della morte di un maresciallo di seconda classe, marito e padre assegnato al 4° Stormo, è «non dipendente da causa di servizio», stabilì il decreto ministeriale nel 2023, tre anni dopo la richiesta di vedova e figli proprio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e i benefici previsti per le vittime del dovere.

«Purtroppo il numero dei casi del mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate è in costante aumento nei militari dell’Aeronautica, in particolare coloro che hanno svolto servizio presso l’aeroporto militare di Grosseto. Ci sono almeno tre casi nei tempi recenti», ci premette l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio nazionale amianto, sostenendo la propria causa: «Purtroppo il ministero della difesa nega il diritto alle vittime e ai familiari».

La famiglia si rivolse proprio a Bonanni, che presentò ricorso contro e nei confronti di ministero della difesa (e direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto - servizi speciali benefici), stato maggiore dell’Aeronautica, ministero dell’economia e delle finanze (e comitato di verifica per le cause di servizio) e dipartimento militare di medicina legale - Cmo di Roma.

Un ricorso per l’annullamento del decreto ministeriale e del parere del comitato di verifica per le cause di servizio (organo consultivo che emana pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o lesioni subite da dipendenti pubblici, civili o militari, e sulla interdipendenza tra infermità) così come di ogni altro eventuale atto, comportamento e provvedimento annesso e connesso, e per la condanna di tutte le amministrazioni resistenti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dichiarate e riconosciute, e al risarcimento di tutti i danni subiti dalla vittima. Un ricorso presentato al Tar del Lazio, che pochi giorni fa ha pubblicato un’ordinanza con la quale dichiara la propria incompetenza rimettendo la decisione in materia al Tar della Toscana.

L’uomo era stato dipendente militare della Difesa, nell’Aeronautica, dall’inizio degli anni Settanta alla fine dei Novanta; quasi subito era stato assegnato al 4° Stormo. Per tutto il periodo di servizio era stato costantemente esposto ad amianto anche con riferimento alle mansioni specifiche che gli erano state assegnate, in particolare quelle della manutenzione dei Radar e dei velivoli, di marconista - Mea (meccanico elettronico d’armamento, o anche radarista) e specialista di elettronici d’armamento; alla manutenzione degli elettronici di puntamento dei Lockheed F-104 Starfighter, nel dettaglio. Mansioni – si legge nel ricorso – in cui si trovava a stretto contatto con l’ambiente inquinato da polveri e fibre di amianto, oltre che da altri cancerogeni tossico nocivi e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: all’epoca, certificheranno anche relazioni e rapporti civili, governativi e militari citati da Bonanni, erano in amianto condotti, guarnizioni, pastiglie dei freni e tubi dei velivoli; ma l'asbesto era utilizzato anche nelle fortificazioni e nelle strutture aeroportuali e sui caseggiati. Tutto prima della messa a bando del 1993.

Il mesotelioma, lo stesso che si era portato via altri commilitoni, venne diagnosticato al maresciallo a distanza di tempo dopo il congedo: lui morì una decina di anni fa dopo aver sofferto di astenia, difficoltà respiratorie ed effetti collaterali della chemioterapia. Fu lo stesso referto-medico legale del Cmo a verbalizzare che «esiste sì interdipendenza fra decesso e infermità per cui l’avente diritto chiede i benefici di legge»; e ancora che «l’infermità, proprio in quanto letale, è valutabile al 100% sia in termini di danno biologico che di invalidità permanente». Un verbale che, evidenzia ancora l’avvocato, parlava anche di una eziologia sconosciuta della malattia e una predisposizione genetica.

Il danno patrimoniale è calcolato moltiplicando le mensilità di pensione lorda, quantificato in 731.423 euro. Il danno non patrimoniale è invece stimato in 1.288.764 euro.

In attesa che il ricorso venga riassunto al Tar della Toscana, Bonanni garantisce infine che «l'Ona proseguirà l'azione di tutela».

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