Casa in affitto dopo la separazione: chi paga il canone e chi rischia lo sfratto
Il punto decisivo è chi sia titolare del contratto dopo l’assegnazione della casa familiare: la spiegazione dell’esperto
Dopo la separazione, la casa in affitto viene assegnata alla moglie, che continua a viverci con la figlia. Ma quando il marito, ancora intestatario del contratto, smette di pagare il canone, il proprietario gli notifica lo sfratto per morosità. Chi è tenuto a pagare l’affitto dopo l’assegnazione della casa familiare? Ecco cosa prevede la legge e quando è possibile contestare lo sfratto.
Domanda del lettore
Sono intestatario di un contratto di locazione da oltre quattro anni. Durante questo periodo io e mia moglie ci siamo separati e il giudice ha assegnato la casa familiare a lei, affinché potesse continuare a viverci con nostra figlia. Da allora non abito più nell’immobile e, da qualche mese, non pago il canone di affitto. Adesso, però, mi è arrivata un’intimazione di sfratto per morosità. È corretto che il proprietario si sia rivolto a me anziché alla mia ex moglie, che continua a vivere nella casa?
D.P.
La risposta dell'avvocato Domenico Nicosia
Casa in affitto dopo la separazione: chi subentra nel contratto
Il punto decisivo è chi sia titolare del contratto dopo l’assegnazione della casa familiare. Quando i coniugi si separano, il giudice può attribuire l’abitazione al genitore presso il quale vivono i figli, per tutelarne la stabilità. Se l’immobile è in affitto, la decisione produce effetti anche sul contratto di locazione. L’art. 6 della legge n. 392/1978 stabilisce che, in caso di separazione giudiziale, il coniuge assegnatario subentra nel contratto; nella separazione consensuale, il subentro discende dall’accordo dei coniugi. Non occorre firmare un nuovo contratto né ottenere il consenso del locatore.
La Cassazione, con la sentenza n. 10104 del 30 aprile 2009, ha chiarito che si tratta di una cessione prevista dalla legge, che estingue il rapporto con il precedente conduttore anche se entrambi avevano firmato il contratto. Nel caso del lettore, quindi, la ex moglie, assegnataria della casa, è diventata la nuova conduttrice ed è tenuta a pagare i canoni successivi al subentro.
Sfratto per morosità: perché è importante avvisare il proprietario
Occorre però una precisazione: il proprietario deve essere informato dell’assegnazione. Secondo la Cassazione (sentenze n. 27441/2018 e n. 28615/2019), la mancata comunicazione non impedisce il subentro, ma può incidere sulla sua opponibilità al locatore, che non deve subire le conseguenze di un cambiamento di cui sia rimasto incolpevolmente all’oscuro.
Come contestare lo sfratto e chi deve pagare gli arretrati
Va dunque verificato se e quando il proprietario abbia conosciuto il provvedimento. Se il subentro gli era opponibile, l’intimazione di sfratto per le morosità successive doveva essere rivolta alla ex moglie e il lettore potrà eccepire in giudizio di non essere più parte del contratto. È però un errore ignorare l’atto: occorre presentarsi all’udienza, assistiti da un legale, producendo il provvedimento di assegnazione e la prova della comunicazione al locatore.
I canoni rimasti insoluti prima del subentro restano, in linea generale, a carico di chi era allora conduttore; quelli successivi gravano sul coniuge assegnatario, salva la questione dell’opponibilità al proprietario. Se lo sfratto fosse già convalidato nei confronti dell’ex marito, la moglie potrebbe valutare un’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 del codice di procedura civile, chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Il lettore ha quindi ragioni per contestare lo sfratto, ma occorre chiarire subito se il proprietario conoscesse l’assegnazione della casa familiare.
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