Il Tirreno

Toscana

Sportello legale

È una condotta illegittima tenere il posto auto collocandoci un oggetto

È una condotta illegittima
tenere il posto auto
collocandoci un oggetto

Cosa prevede il Codice della Strada: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

3 MINUTI DI LETTURA





Ho una casetta al mare, d’estate capita spesso che alcuni residenti mettano sedie, cassette o altri oggetti davanti casa per “tenersi” il posto auto. Lo stesso accade anche nel cortile condominiale, dove non ci sono posti assegnati. È un comportamento legittimo? 
S. A.

Il problema di cui ci occupiamo è molto frequente: una persona colloca una sedia, un vaso, una cassetta, un cavalletto o un altro oggetto in uno spazio di sosta, su strada pubblica o in una corte condominiale, per “tenere” il posto auto. Spesso ciò avviene davanti all’ingresso della propria abitazione, con l’idea che quella vicinanza attribuisca una sorta di diritto preferenziale. In realtà, salvo casi particolari, non è così. Se il posto si trova su strada pubblica, oppure in un’area condominiale comune non assegnata in via esclusiva e non regolata diversamente da titoli, delibere o regolamenti, nessuno può appropriarsene di fatto. Il parcheggio libero resta libero e non può essere prenotato con oggetti di fortuna. Il fatto che lo spazio si trovi davanti alla porta di casa non basta a trasformarlo in un posto riservato. Occorre però distinguere le diverse situazioni. Se siamo su strada pubblica, il comportamento di chi occupa lo spazio con una sedia o con un altro oggetto può integrare un’occupazione abusiva del suolo stradale. L’art. 20 del Codice della Strada vieta infatti l’occupazione della sede stradale senza autorizzazione e prevede una sanzione amministrativa, oltre all’obbligo di rimozione dell’opera o dell’oggetto abusivamente collocato. In questi casi la strada più corretta sarebbe rivolgersi alla polizia municipale che potrà verificare la situazione, ordinare la rimozione e, se ne ricorrono i presupposti, applicare la sanzione. Diverso è il caso dell’area condominiale. Se il cortile, il piazzale o lo spazio interno appartengono al condominio e non vi sono posti auto assegnati in proprietà, in uso esclusivo o disciplinati da un regolamento, ciascun condomino deve poter utilizzare la cosa comune nel rispetto del pari diritto degli altri. In questo contesto, mettere una sedia per impedire agli altri di parcheggiare non è un comportamento legittimo. In questo caso, però, non si può chiamare la polizia municipale perchè, di regola, questa non interviene per applicare le norme del Codice della Strada dentro uno spazio privato condominiale, salvo che l’area sia soggetta a uso pubblico o vi siano specifiche ragioni di sicurezza. La questione dovrà quindi essere affrontata in sede condominiale, tramite l’amministratore, una diffida, una delibera che disciplini l’uso dei posti o, nei casi più gravi, un’azione civile per far cessare l’abuso. È importante anche raccogliere prove: fotografie, video, messaggi, testimonianze e ogni elemento utile a dimostrare la reiterazione del comportamento. Un ulteriore profilo riguarda gli accessi alle proprietà. Qui non parliamo più del semplice desiderio di avere il posto sotto casa, ma dell’esigenza di non vedere impedito l’ingresso o l’uscita da un’abitazione, da un garage, da un fondo o da un cortile. Se un veicolo, o anche un ostacolo collocato volontariamente, impedisce concretamente il passaggio, la vicenda può assumere rilievo più serio. In determinate situazioni la giurisprudenza ha ritenuto configurabile anche il reato di violenza privata, quando il comportamento sia diretto a costringere altri a subire l’impossibilità di entrare o uscire dalla propria area. Naturalmente non ogni parcheggio scomodo o fastidioso diventa automaticamente reato: occorrono un impedimento effettivo, una condotta volontaria e una concreta compressione della libertà altrui. Ancora diverso è il caso del passo carrabile regolarmente autorizzato e segnalato con l’apposito cartello rilasciato dal Comune. Davanti a quel varco non può parcheggiare nessuno, neppure il titolare del passo, se ciò comporta violazione delle regole sulla sosta e sull’uso dello spazio pubblico. L’occupazione dell’area antistante può essere rilevata dalla polizia municipale, con applicazione delle relative sanzioni ed eventuale rimozione, quando prevista.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Primo piano
Viabilità

Fi-Pi-Li, nuove telecamere che controllano tutto: cellulare, cinture e assicurazioni – Dove verranno installate

di Danilo Renzullo
80 Vespa