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Il risarcimento danni per incidente stradale va chiesto entro due anni

Il risarcimento danni per incidente stradale va chiesto entro due anni

Altrimenti scatta la prescrizione: i consigli dell'avvocata Carla Spataro

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Ho subito un incidente a gennaio del 2024. Tra una cosa e l’altra non ho aperto subito il sinistro. Qualche tempo fa mi rivolgevo alla mia assicurazione e la stessa mi negava il mio diritto ad essere risarcito dicendo che era trascorso troppo tempo e secondo loro è prescritto. Adesso mi chiedo: posso ancora far valere il mio diritto ad essere risarcito? Oppure l’assicurazione ha ragione? Grazie per la vostra risposta.
G.P.

Nel nostro ordinamento la prescrizione è l’istituto in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo senza che il titolare eserciti il proprio diritto, quel diritto non può più essere fatto valere. La regola generale prevede un termine ordinario di dieci anni, ma per molti diritti la legge stabilisce termini più brevi. Il senso dell’istituto è evitare che le situazioni giuridiche rimangano indefinitamente sospese e garantire certezza nei rapporti tra le parti. In materia di risarcimento del danno, la norma di riferimento è l’art. 2947 c.c., secondo cui il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. La stessa disposizione, però, prevede una regola speciale per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie: in questi casi il diritto si prescrive in due anni. Applicando tale principio al caso prospettato dal lettore de "Il Tirreno", se si tratta di un ordinario sinistro stradale avvenuto nel gennaio 2024, il termine di prescrizione è quindi biennale e decorre, di regola, dal giorno dell’incidente. Ciò significa che, se prima della scadenza dei due anni non è stata inviata alcuna richiesta formale di risarcimento, alcuna messa in mora o altro atto idoneo a interrompere la prescrizione, la compagnia potrebbe legittimamente eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto. Non è decisivo, invece, il fatto che il sinistro non sia stato "aperto" tempestivamente in senso amministrativo: ciò che conta, sul piano giuridico, è se il diritto al risarcimento sia stato esercitato con un atto idoneo entro il termine di legge. La prescrizione, infatti, può essere interrotta mediante una richiesta risarcitoria formale, normalmente inviata a mezzo raccomandata o Pec alla compagnia assicurativa e, quando necessario, anche al responsabile civile. L’effetto dell’interruzione è rilevante: dal momento dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Occorre però prestare attenzione a un profilo pratico: una semplice telefonata, una richiesta generica o un contatto informale con l’agenzia potrebbero non essere sufficienti. È sempre preferibile una comunicazione scritta, datata, documentabile e contenente una chiara richiesta di risarcimento. Vi sono poi alcune eccezioni che meritano verifica caso per caso. Se dal sinistro sono derivate lesioni personali e il fatto integra un reato per il quale la legge prevede un termine di prescrizione più esteso, può trovare applicazione il termine più lungo previsto dall’art. 2947 c.c. Inoltre, se non si discute di danno prodotto dalla circolazione di veicoli, ma di responsabilità per cattiva manutenzione della strada, ad esempio una caduta o un danno causato da una buca, da un avvallamento o da un’insidia del manto stradale, può venire in rilievo la responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 c.c., con il diverso termine quinquennale del fatto illecito. Si tratta però di ipotesi diversa dal normale incidente tra veicoli. Nel caso prospettato, dunque, la risposta dipende da tre verifiche concrete: la data esatta del sinistro, l’eventuale invio prima della scadenza di una richiesta scritta idonea a interrompere la prescrizione e la presenza o meno di lesioni tali da incidere sul termine applicabile. Se nessun atto interruttivo è stato compiuto entro due anni dall’incidente e non ricorrono eccezioni, la posizione dell’assicurazione potrebbe essere fondata. Se invece una richiesta formale è stata inviata tempestivamente, o se il caso rientra in una delle ipotesi di termine più lungo, il diritto al risarcimento potrebbe essere ancora azionabile.

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