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Utilizzo fraudolento della carta di credito e possibilità di rimborso

Utilizzo fraudolento
della carta di credito
e possibilità di rimborso

Il reclamo alla banca: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Nei giorni scorsi mi trovavo al mercato, quando, mentre stavo per comprare una borsa, mi sono accorta della mancanza del portafogli all’interno della mia borsa. Ho immediatamente provveduto al blocco della carta e poi sono andata a sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri. Questo purtroppo non ha impedito a chi mi aveva rubato il portafogli di prelevare comunque delle somme da un Atm. Ho letto che la banca deve ridarmi i soldi. Questo mi sembra strano, ma è davvero così?
G.U.

La lettrice de “Il Tirreno” ha fatto bene a muoversi subito. In casi del genere, infatti, le prime cose da fare sono bloccare immediatamente la carta e denunciare l’accaduto alle autorità competenti. Sono passaggi fondamentali, perché servono sia a evitare ulteriori utilizzi fraudolenti, sia a documentare quando il titolare si è accorto del furto e come ha reagito.

Il passo successivo consiste nel presentare un reclamo alla banca o all’intermediario presso cui è acceso il conto o è stata emessa la carta. Nel reclamo, da inviare preferibilmente con Pec o raccomandata, occorre ricostruire nel modo più preciso possibile la vicenda: quando è avvenuto il furto, quando ci si è accorti della sottrazione, quando è stata bloccata la carta, quali operazioni sono state eseguite senza autorizzazione e quale somma si chiede venga restituita. È opportuno allegare la denuncia, la ricevuta del blocco e l’estratto conto da cui risultano i prelievi contestati.

Il reclamo è importante anche perché, se la banca non risponde oppure respinge la richiesta, consente di valutare il ricorso all’Arbitro bancario finanziario. L’Abf non è un giudice in senso tecnico, ma un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari, molto utilizzato proprio per casi di operazioni non autorizzate, carte, bancomat e frodi bancarie.

Il punto centrale è questo: il fatto che il furto sia stato commesso da un terzo non esclude automaticamente la responsabilità della banca. Il rapporto tra banca e cliente ha natura contrattuale e l’intermediario, nello svolgimento della propria attività professionale, deve rispettare una diligenza qualificata. L’art. 1176, comma 2, del codice civile stabilisce infatti che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

In materia di servizi di pagamento assume poi rilievo il D.Lgs. n. 11/2010. In caso di operazioni non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto, in linea generale, a rimborsare al cliente l’importo sottratto, salvo che riesca a provare il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. Inoltre, la prova del solo corretto utilizzo della carta e del Pin non basta, da sola, a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal cliente o che questi abbia agito con colpa grave.

Questo, però, non significa che il rimborso sia automatico. Nei casi di furto del portafogli seguito da prelievo presso Atm, il tema più delicato è quasi sempre quello della custodia del Pin. Se il prelievo viene effettuato poco dopo il furto, la banca potrebbe sostenere che il ladro sia riuscito a operare perché il codice era conservato insieme alla carta, annotato su un foglietto nel portafogli o comunque custodito in modo facilmente accessibile. Una simile circostanza, se provata anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, può integrare colpa grave del cliente e portare al rigetto della richiesta di rimborso.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzazione fraudolenta dei codici da parte di terzi può rientrare nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, quando non sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Allo stesso tempo, però, la responsabilità della banca può essere esclusa quando emerga una condotta gravemente negligente del cliente.

Dunque, la risposta alla lettrice è sì, è possibile chiedere il rimborso alla banca e, in caso di risposta negativa, valutare il ricorso all’Arbitro bancario finanziario. Ma non si tratta di un diritto automatico. Occorre verificare con attenzione la sequenza dei fatti, i tempi del blocco, le modalità del prelievo, la custodia del Pin e la documentazione disponibile.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

 

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