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Inps, errore nel calcolo delle pensioni di vecchiaia: il caso e a chi spettano gli arretrati (con interessi)

di Redazione web

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Sede Inps

Dopo più di due anni, l’Istituto interviene per rettificare il taglio introdotto dalla manovra 2024, che avrebbe dovuto riguardare esclusivamente le pensioni anticipate

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Un altro errore dell’Inps sulle pensioni di vecchiaia. Stavolta l’errore è nei calcoli legati all’applicazione della manovra 2024 (legge 213/2023) che ha riguardato le aliquote di rendimento utilizzate per determinare la quota retributiva delle pensioni.

La questione, come evidenziato da La Repubblica, coinvolge gli iscritti alle ex casse Inpdap — tra cui dipendenti degli enti locali (CPDEL), personale sanitario (CPS), insegnanti dell’infanzia (CPI) e ufficiali giudiziari (CPUG) — in particolare coloro che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 15 anni di contributi.

Dove nasce l’errore

In origine, il provvedimento del Governo prevedeva una riduzione degli importi per tutte le pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, durante il passaggio parlamentare al Senato, la norma è stata corretta: il taglio è stato limitato esclusivamente alle pensioni anticipate (sia ordinarie sia per lavoratori precoci), escludendo invece in modo esplicito le pensioni di vecchiaia, cioè quelle maturate per età o anzianità di servizio.

Nonostante questa modifica, per oltre due anni l’Inps ha continuato ad applicare le aliquote meno favorevoli anche alle pensioni di vecchiaia. Solo con il messaggio n. 787 del 5 marzo 2026 l’Istituto ha riconosciuto l’errore, annunciando il riesame automatico di tutte le posizioni calcolate in modo non corretto.

I pensionati coinvolti

Ai pensionati coinvolti verranno restituiti gli importi trattenuti indebitamente, insieme agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Il totale delle somme sottratte ingiustamente alle pensioni di vecchiaia è stimato (ma è una valore provvisorio) in circa 40 milioni di euro nell’arco di due anni.

Di conseguenza, per le pensioni di vecchiaia tornano in vigore le aliquote più vantaggiose, a prescindere dalle modalità di cessazione del lavoro, mentre la riduzione resta applicata soltanto alle uscite anticipate.

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