Ci lascia un mito
Il fermo amministrativo dell’auto e i casi in cui è viziato da illegittimità
Sono impedite circolazione e vendita: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
Ho 23 anni e lavoro in un bar. Qualche giorno fa ero tranquillo perché stavo per vendere la mia macchina a un amico. Facciamo la visura ed esce fuori "fermo amministrativo". Io sinceramente non sapevo nemmeno cosa fosse. Ho pensato a una multa, ma nessuno mi aveva mai detto niente. Ora mi ritrovo con la macchina bloccata e non posso venderla. Com’è possibile risolvere questa situazione?
L.
Molti contribuenti scoprono l’esistenza di un fermo amministrativo sulla propria auto solo quando tentano di venderla o di effettuare una visura al Pra (Pubblico Registro Automobilistico). Il fermo amministrativo è una misura cautelare con cui l’agente della riscossione blocca un veicolo intestato al debitore, impedendone la circolazione e la vendita, al fine di garantire il pagamento di un debito non saldato. È proprio quanto accade al lettore de "Il Tirreno", che si trova a dover gestire una situazione spesso inattesa e complessa.
Prima di tutto è bene chiarire che il fermo amministrativo non può essere iscritto all’improvviso: la legge prevede una serie di passaggi obbligatori che devono precederlo. In particolare, l’agente della riscossione deve notificare una cartella di pagamento o un avviso di accertamento; da quel momento il contribuente ha sessanta giorni per pagare, chiedere una rateizzazione o presentare ricorso.
Decorso questo termine, deve essere inviato un preavviso di fermo, tramite Pec o raccomandata, con cui si concede un ulteriore termine di trenta giorni per regolarizzare la posizione. Solo in mancanza di pagamento si può procedere all’iscrizione del fermo sul veicolo.
Proprio per questo, nel caso in cui il contribuente venga a conoscenza del fermo senza aver mai ricevuto gli atti precedenti, la misura può risultare illegittima e quindi impugnabile entro trenta giorni dalla scoperta.
In alternativa, è possibile presentare un’istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo l’annullamento immediato del provvedimento.
Occorre tuttavia considerare che, anche qualora il fermo venga cancellato per vizi della procedura, il debito resta e l’ente può riattivare correttamente l’iter.
Per questo motivo è spesso utile richiedere copia di tutte le cartelle di pagamento e delle relative notifiche, così da verificare l’eventuale presenza di irregolarità, come nel caso di cartelle prescritte o mai notificate. Non è raro, infatti, che emergano profili di illegittimità legati proprio alla mancanza o all’irregolarità delle notifiche, circostanza che può incidere in modo decisivo sull’esito della vicenda.
A quel punto le possibili strade sono tre: contestare il debito se vi sono i presupposti, procedere al pagamento integrale oppure richiedere una rateizzazione. Quest’ultima rappresenta nella pratica la soluzione più frequente: se tutti i debiti che hanno dato origine al fermo vengono inclusi nel piano, con il pagamento della prima rata il veicolo torna utilizzabile, poiché è la stessa Agenzia a comunicare la sospensione al Pra. È però fondamentale rispettare il piano di pagamento, poiché il mancato versamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e la conseguente riattivazione del fermo. La cancellazione definitiva avviene solo al termine del pagamento integrale del debito.
In molti casi, una verifica preliminare della documentazione consente di comprendere se il fermo sia stato iscritto correttamente oppure se vi siano margini per ottenerne la cancellazione, evitando così pagamenti non dovuti o strategie non efficaci.

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