Bonus edilizi: cambiano le regole nei condomini – Come evitare di perdere i soldi
Le detrazioni spettanti ai proprietari saranno infatti differenziate in base alla destinazione d’uso dell’immobile, ma per ottenere la percentuale corretta sarà necessario comunicare per tempo i propri dati all’amministratore
Dal 2026 entra in vigore un nuovo meccanismo che riguarda i bonus edilizi legati ai lavori sulle parti comuni dei condomìni. Le detrazioni spettanti ai proprietari saranno infatti differenziate in base alla destinazione d’uso dell’immobile, ma per ottenere la percentuale corretta sarà necessario comunicare per tempo i propri dati all’amministratore. In caso contrario, scatterà automaticamente la detrazione più bassa.
Cosa deve fare l’amministratore
Entro il 16 marzo 2026, gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle spese sostenute nel 2025 per gli interventi che danno diritto alle agevolazioni fiscali.
La comunicazione dovrà contenere:
- il dettaglio delle spese complessive
- la quota attribuita a ciascun condomino
- la destinazione d’uso dell’unità immobiliare, informazione che fino al 2025 non era richiesta
Questa novità serve a stabilire in automatico la percentuale di detrazione spettante, che verrà poi riportata nella dichiarazione dei redditi precompilata.
L’onere passa ai proprietari
La responsabilità di fornire la destinazione d’uso non ricade sull’amministratore, ma sul singolo condomino.
Senza una comunicazione formale:
- chi vive nell’immobile non potrà ottenere la detrazione al 50%
- verrà applicata d’ufficio la detrazione al 36%, prevista per seconde case e altri casi di non residenza
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’amministratore non può dedurre la destinazione d’uso dai dati anagrafici del condominio, perché domicilio e residenza non sempre coincidono.
Come cambia il 730 precompilato
Nel modello 730/2026 compaiono nuovi codici per identificare la tipologia di beneficiario:
- Codice 1 → immobile adibito ad abitazione principale, detrazione al 50%
- Codice 2 → seconda casa o titolari di diritti personali di godimento (inquilini, comodatari, familiari conviventi), detrazione al 36%
Inoltre, è stato introdotto un campo 30, che l’Agenzia compilerà sulla base delle informazioni trasmesse dall’amministratore:
- 0 → non abitazione principale
- 1 → abitazione principale
- vuoto → il condomino non ha comunicato nulla
Cosa succede se il campo resta vuoto
Se l’amministratore non riceve alcuna comunicazione, il campo rimane non compilato e l’Agenzia delle Entrate non può determinare la detrazione corretta. Il contribuente dovrà quindi intervenire manualmente sulla dichiarazione precompilata.
Il problema non è solo la detrazione ridotta: modificare la precompilata comporta la perdita dei vantaggi previsti per chi la accetta senza correzioni, tra cui l’esclusione dai controlli preventivi.
