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Oggetti smarriti

Ritrovare un oggetto dà il diritto ad avere una ricompensa del 10%

Ritrovare un oggetto
dà il diritto ad avere
una ricompensa del 10%

Cosa prevede il Codice Civile: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Buongiorno, mi è successa una cosa assurda. Ho trovato il portafoglio di una ragazza alla fermata di un autobus. C’erano tanti soldi, forse l’affitto del mese. Non c’erano documenti ma solo una tessera sconto con nome e cognome. Sono andato dai carabinieri per consegnarlo. Ho aspettato mezz’ora ma poi mi hanno mandato dai vigili; questi mi hanno rimbalzato al Comune. Al Comune non sono andato per evitare un altro giro dell’oca. Se avessi tenuto il portafoglio per me, avrei certamente guadagnato un sacco di tempo. E quindi mi chiedo: posso tenerlo?
Mario T.


La risposta alla domanda in oggetto è negativa. Secondo l’art. 927 del Codice Civile, infatti, “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.

Pertanto, chiunque ritrovi un qualsiasi oggetto per strada – portafoglio compreso – è tenuto a restituirlo al legittimo proprietario. Questa regola si applica qualora sia possibile risalire all’identità del proprietario da un qualsiasi documento posto all’interno dello stesso, sia anche il badge di lavoro o un abbonamento ai mezzi pubblici dal quale si possa risalire all’identità del legittimo proprietario.

Di contro, nel caso in cui non sia possibile risalire a quest’ultimo, il soggetto che ritrova un oggetto smarrito è tenuto a consegnarlo all’ufficio “oggetti smarriti”. Questo ufficio risulterà attivo soltanto nei comuni più grandi, ma, anche laddove non vi sia, vi è l’obbligo di affidare l’oggetto in questione in Comune al sindaco o ad un qualsiasi dipendente indicato dal sindaco o da altro dirigente. In alternativa, possiamo recarci alla polizia locale.

A fronte della consegna dell’oggetto, abbiamo il diritto di ottenere un verbale o documento in cui saranno riportati i nostri dati, la descrizione dell’oggetto e del suo valore e le modalità del suo ritrovamento. Successivamente, ai sensi dell’art. 928 c.c., il sindaco pubblicherà la notizia nell’albo pretorio del Comune in cui l’oggetto è stato ritrovato per almeno due domeniche di seguito e la notizia deve rimanere affissa per almeno tre giorni ogni volta.

Ma ciò che non tutti sanno è che a chi ritrova e consegna un oggetto smarrito spetta una “ricompensa”. È importante chiarire però che, ai sensi dell’art. 930 c.c., abbiamo diritto alla ricompensa solo qualora il proprietario del bene si rechi a riscattarlo, nulla ci spetta invece dal Comune in cui lo abbiamo ritrovato e/o consegnato.

Premesso che chi ha trovato il bene deve essere informato dell’avvenuta riconsegna al legittimo proprietario, suddetta ricompensa corrisponde ad un decimo della somma smarrita o, se non si tratta di denaro, un decimo del prezzo o del valore del bene.

Inoltre, l’art. 929 c.c. dispone: “Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse”.

Dunque, qualora a distanza di un anno dalla pubblicazione nell’albo pretorio non viene individuato il proprietario ovvero questi non si presenti a reclamare il bene, la polizia locale deve informare con comunicazione scritta colui che ha trovato il bene che può passare a ritirarlo entro sessanta giorni e, se questo accade, ne diventa automaticamente proprietario. Se, al contrario, trascorrono inutilmente i sessanta giorni, il bene diventa di proprietà del Comune.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

 

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