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L’infrazione di due veicoli

L’autovelox, il passaggio contemporaneo di veicoli e la multa da impugnare

L’autovelox, il passaggio contemporaneo di veicoli e la multa da impugnare

L’orientamento giurisprudenziale: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

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Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità e dalle immagini dell’infrazione risulta il contemporaneo passaggio davanti all’autovelox di due veicoli. Peraltro l’autovelox in questione era posizionato sopra l’auto della polizia stradale e non era, a mio parere, correttamente segnalato agli automobilisti. È sempre corretto l’operato della polizia stradale?
Lorenzo S.

Non è più possibile sfuggire all’accertamento del superamento dei limiti di velocità da quando, in tutte le strade, urbane ed extraurbane, sono installati gli autovelox di ultima generazione che inquadrano e fotografano le targhe dei veicoli in circolazione. Può accadere, però, di ricevere la multa, di collegarsi sul portale dedicato dall’Amministrazione alla visione delle immagini dell’infrazione contestata e di trovare uno o più fotogrammi che inquadrano il passaggio - davanti all’autovelox - di due veicoli simili, su due corsie diverse, allo stesso orario, con medesimo senso di marcia. E può altresì accadere che tali immagini siano state riprese da strumenti di rilevazione della velocità, non fissi, ma mobili e temporanei, installati sui tripodi o sui veicoli della polizia stradale operante nell’area di sosta o nella corsia di emergenza accanto al guard rail. Allora, come si può accertare l’effettivo veicolo che ha commesso l’infrazione contestata? E come l’automobilista è messo al corrente della presenza dell’autovelox mobile? Con riferimento al secondo quesito, è chiara la cosiddetta Direttiva Minniti nel prescrivere che "le postazioni di controllo temporaneo" devono essere "presidiate dall’accertatore" e "rese ben visibili" dalla "presenza di personale in uniforme" o dall’impiego "di autoveicoli di servizio con colori istituzionali" o dall’utilizzo "di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante, come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione". Dunque, la postazione del cosiddetto autovelox mobile è sicuramente sempre segnalata e pre-segnalata all’automobilista con cartellonistica fissa e/o mobile. Ciò che, invece, non è chiaro, è come l’accertatore possa individuare tra i più veicoli ritratti nel medesimo fotogramma, quello che ha compiuto l’infrazione di superamento del limite di velocità. Una recentissima sentenza del Tribunale di Grosseto (sentenza n. 232/2024 del 27.2.2024) - confermando in sede di appello ed in favore dell’automobilista la sentenza n. 464/2020 del Giudice di Pace - ha ritenuto che "la documentazione attestante il corretto funzionamento del dispositivo utilizzato, la dichiarazione di conformità del modello approvato e il certificato di taratura (...) non danno conto di quali siano le specifiche caratteristiche tecniche e le specifiche capacità dello strumento" di rilevazione della velocità e, di conseguenza, non forniscono la prova che un certo tipo di autovelox sia in grado "di rilevare la diversa velocità di due veicoli (che quasi contestualmente gli passano davanti) e di indicare (selezionandolo tra i due) quello che ha posto in essere la violazione". Dunque, a parere di alcune Corti di merito come quella qui citata, in assenza della prova certa della velocità dei due veicoli contestualmente ritratti nel medesimo fotogramma "non può escludersi che il superamento del limite di velocità sia ascrivibile all’altro veicolo ritratto nel medesimo fotogramma, ovvero che il contestuale passaggio di due veicoli abbia ingenerato una sovrapposizione dei dati riferibili all’uno ed all’altro dei mezzi ritratti". In altre parole, manca la dimostrazione che l’automobilista sanzionato abbia effettivamente commesso la violazione che gli è stata contestata. Ebbene, in casi come questi, è possibile impugnare il verbale di contestazione della dedotta violazione del codice della strada, così da ottenere l’annullamento della sanzione. Ma non si dimentichi che ogni orientamento giurisprudenziale è in continua evoluzione e può repentinamente variare, con la conseguenza che l’impugnazione pur fondata sulla sopra citata interpretazione potrebbe portare a conclusioni diverse da giudice a giudice.

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