Il Tirreno

Prato

La sentenza

Prato, quelle confidenze non richieste erano molestie sul luogo di lavoro

di Pietro Barghigiani

	Il tribunale di Prato in una foto d'archivio
Il tribunale di Prato in una foto d'archivio

Azienda condannata a pagare un risarcimento per l’atteggiamento del titolare verso una dipendente

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PRATO. Ci sono le carezze, anche di fronte ai colleghi, da parte del titolare dell’azienda verso una dipendente in occasione di riunioni o di semplici incontri in corridoio. Ma anche e soprattutto una confidenza a senso unico non richiesta, né reciproca, che metteva in imbarazzo la dipendente. Tutti comportamenti che, sia pure senza una finalità sessuale, sono stati considerati molestie sul luogo di lavoro. E che per legge diventano un danno da risarcire a carico della società. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato con un decreto del giudice del lavoro con cui è stato accolto il ricorso di un’impiegata di una ditta pratese che, per le attenzioni del socio e amministratore della società, ha avuto problemi di salute certificati dall’Inail ed è rimasta a casa per quasi quattro mesi.

Il giudice Cristina Mancini ha chiarito che «ciò che emerge dagli atti non è tanto una esplicita esteriorizzazione di desiderio o interesse sessuale, quanto piuttosto l’instaurazione unilaterale di una relazione di confidenza fisica non richiesta». Per il Tribunale «la lesione della dignità della lavoratrice e la conseguente responsabilità datoriale trovano già adeguato fondamento nei comportamenti posti in essere da (l’imprenditore ndr) consistiti nei reiterati contatti fisici indesiderati e nelle manifestazioni di confidenza protrattesi anche successivamente all’espresso dissenso manifestato dalla ricorrente».

L’impiegata, addetta al controllo qualità della ditta, non si è licenziata. Rientrerà a breve. E sul punto la sentenza ordina alla società «di adottare tutte le misure organizzative necessarie affinché, all’atto del rientro in servizio della ricorrente, siano assicurati il rispetto della sua sfera personale e della sua integrità morale e sia impedita la reiterazione delle condotte». In parallelo l’azienda è stata condannata a pagare oltre 4mila euro di danni per le molestie subìte dalla dipendente ad opera del socio e amministratore.

La vicenda copre un arco temporale che va da gennaio a luglio 2026. Alcuni esempi citati nella causa: nel corso di una riunione aziendale alla presenza di numerosi colleghi e figure apicali della società, l’amministratore si era avvicinato alla lavoratrice da dietro, raccogliendole i capelli con la mano come a formare una coda e mantenendo contestualmente una mano appoggiata sulla sua spalla. E ancora. Un giorno aveva appoggiato una mano sulla spalla dell’impiegata, toccandole la schiena, mentre attraversava un corridoio aziendale. E, di nuovo, passione reiterata dell’amministratore, le aveva spostato i capelli dal viso alla presenza di altri dipendenti. Nonostante fosse stato chiarito che non voleva essere oggetto di confidenze non richieste, la donna aveva ricevuto le solite attenzioni fisiche attraverso contatti che per il datore di lavoro erano sinonimo di cordialità, ma per chi le riceveva diventavano momenti di profondo disagio.

Una storia risaputa in azienda e oggetto di commenti tra il personale. «Trattasi di comportamenti oggettivamente incompatibili con le regole di reciproco rispetto e con i limiti di confidenza che devono caratterizzare i rapporti professionali all’interno di un ambiente di lavoro – si legge nel decreto – . I gesti descritti non si esauriscono, difatti, in ordinari gesti di cortesia o in modalità relazionali neutre, ma consistono in reiterati contatti fisici non richiesti aventi ad oggetto la persona della lavoratrice, i suoi capelli, la sua spalla e la sua schiena, nonché in osservazioni concernenti il suo aspetto e il suo abbigliamento».

Non è necessaria la declinazione sessuale per attribuire a un comportamento il marchio della molestia.

«Non tutto ciò che riguarda il corpo di una donna è necessariamente molestia sessuale – argomenta il giudice – può tuttavia costituire molestia e discriminazione quando, in ragione del sesso della lavoratrice, invade una sfera personale che il contesto lavorativo deve invece rispettare e proteggere». Quel contesto in cui ora non ci dovranno essere spazi per confidenze e carezze “calate” dall’alto.

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