Pisa, chirurgo condannato a pagare un milione: lavorava in clinica senza permesso – Il nome
I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza emessa dalla sezione della Toscana
PISA. Per anni ha avuto incarichi in cliniche private in tutta Italia, incassando parcelle per centinaia di migliaia di euro. Ma quelle prestazioni non avrebbe potuto svolgerle, visto che non aveva l’autorizzazione da parte dell’Università di Pisa, ateneo del quale era dipendente come professore associato – anche se nel periodo in questione era stato sospeso per problemi giudiziari. Così la terza sezione d’Appello della Corte dei conti ha reso definitiva la condanna nei confronti del professor Piero Berti, endocrinologo, a risarcire con un milione di euro l’Università. I giudici di secondo grado hanno così confermato la sentenza emessa nel 2022 dalla sezione della Toscana.
Le contestazioni
La vicenda si snoda negli anni dal 2011 al 2017 ma, in realtà, ha un antefatto importante. Nel luglio 2011, infatti, il professor Berti era stato sospeso cautelarmente dal servizio con un decreto rettorale dopo una condanna per primo grado per abuso d’ufficio. Solo nel luglio di cinque anni dopo – e solo dopo essere stato definitivamente prosciolto dalle accuse – sarebbe stato riammesso in servizio. Le attività contestate dalla procura tributaria fiorentina si riferiscono proprio a questo periodo, mentre già durante il processo contabile di primo grado erano state ritenute legittime altre attività, tra 2016 e 2017, effettuate in regime di aspettativa. Tornando alle accuse, si tratta di prestazioni professionali in undici cliniche private che complessivamente hanno portato a Berti un guadagno di poco più di un milione di euro. Si tratta di attività che non sono vietate in linea generale. Ma il dipendente pubblico deve farne comunicazione all’ente di appartenenza mettendo così «l’amministrazione nelal condizione di verificare la compatibilità degli incarichi con il principio di esclusività dell’attività lavorativa alle relative dipendenze». Nel caso del professore Berti, dunque, sarebbe mancata proprio la comunicazione all’Ateneo.
La difesa
Tra i motivi di appello presentati dai legale del professor Berti, alcuni si basano sulla questione del cosiddetto “occultamento” doloso contestato all’imputato. In sostanza – sostiene la difesa – Berti «sarebbe stato convinto della non necessità dell’assenso dell’Ateneo», proprio perché sospeso dal servizio. Inoltre, l’Università avrebbe conosciuto le sue intenzioni fin dal 2011, quando il legale di Berti avrebbe anticipato a un dirigente dell’Ateneo la volontà del professore di svolgere le attività nel periodo di sospensione.
La sentenza
Per i giudici dell’appello, tuttavia, la richiesta di autorizzazione era comunque dovuta e il dolo nel comportamento di Berti sarebbe stato reso evidente anche dal fatto che, nel rilasciare dichiarazioni di assenza di incompatibilità alle strutture che lo avevano ingaggiato, ha attestato «di non essere dipendente universitario addetto all’attività assistenziale» o di «non avere rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche». Per i giudici, infatti, c’è una prosecuzione dello status lavorativo anche durante un periodo di sospensione.
