Bagni di Lucca, casa e capanna messe ko dalla frana: "assolti” cittadini e amministrazione
I proprietari dei beni denunciavano l’assenza di manutenzione dei terreni a monte. Condannati a pagare oltre 20mila euro di spese legali
BAGNI DI LUCCA. Nessuna incuria dell’uomo all’origine di una frana che fece parecchi danni e costò decine di migliaia di euro ai proprietari dei beni distrutti dall’ondata di acqua e fango che travolse tutto quello che incontrò a valle.
Fu un evento eccezionale, senza colpe dei proprietari dei terreni dissolti nello smottamento di cui ancora si parla a distanza di oltre 12 anni.
Per la seconda volta i giudici hanno respinto la richiesta danni di due proprietari di terreni e immobili in località Ronco a Benabbio che, nella notte del 31 gennaio 2014, erano stati interessati da un consistente movimento franoso.
Ai danni seguì l’ordinanza di evacuazione dei fabbricati di loro proprietà (una capanna e un fabbricato civile, limitato poi al solo piano interrato e terra ed altre pertinenze) , revocata soltanto il 23 aprile 2016 una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza dei luoghi interessati dalla frana che aveva provocato danni ai beni immobili e mobili invasi dal fango.
La Corte d’Appello ha respinto il ricorso contro i proprietari dei terreni e il Comune che già in primo grado non erano stati ritenuti responsabili del fatto.I giudici hanno, quindi, condannato i ricorrenti a pagare oltre 20mila di euro spese legali a chi era stato citato in giudizio per la seconda volta per un fatto di cui non aveva colpa.
Il Tribunale di Lucca, in primo grado, «aderendo alle conclusioni della perizia d’ufficio, riteneva non provato che la causa dell’innesco del movimento franoso verificatosi il 31 gennaio 2014 fosse imputabile alla incuria dei terreni a monte, ed affermava invece che l’evento lesivo era dovuto “all’acclività del pendio ed allo scenario idrogeologico locale, caratterizzato da un terreno di copertura di 1/2 metri discretamente permeabile, poggiante su roccia litoide sede di circolazione idrica perenne all’interno delle fratture a cui si è sommata l’infiltrazione dovuta alle forti piogge cadute in quel giorno e nei giorni precedenti che ha provocato la saturazione totale del terreno di copertura provocandone la mobilizzazione».
Dunque, le forti precipitazioni cadute prima e durante il movimento franoso che avevano contribuito ad impregnare il terreno, «sono entrate nella progressione causale con effetto interruttivo del nesso di causalità tra le asserite condotte dei convenuti e l’evento di danno andando così a costituire quel “caso fortuito” che vale ad escludere la responsabilità del custode» si legge nella sentenza con i giudici che aggiungono: «Del resto che gli eventi piovosi verificatisi tra gennaio e febbraio 2014 abbiano avuto carattere alluvionale con conseguenze di allagamenti, crolli e frane su buona parte del territorio regionale, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, è fatto documentato oltre che appartenere al notorio».
Si era trattato di una alterazione meteo imprevedibile e repentina nella quale la mancata manutenzione dei terreni non ha inciso nel causare la frana. E a pagare le spese sono i proprietari dei beni che furono danneggiatil
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