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Livorno, si rompe la protesi ma perde la causa: «Colpa sua, è ingrassata quasi 20 chili»

di Stefano Taglione
Alcune protesi per le gambe (foto d'archivio)
Alcune protesi per le gambe (foto d'archivio)

La donna, operata alla gamba in una clinica della provincia labronica, aveva chiesto il risarcimento. Ora dovrà pagare cinquemila euro

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LIVORNO. In sei mesi è ingrassata di quasi 20 chili, per questo non potrà avere alcun risarcimento. Anzi: alla struttura sanitaria dove fu operata dovrà versare 4.712 euro di spese processuali – oltre al rimborso di quelle generali, al versamento dell’Iva e della cassa di previdenza degli avvocati, per un importo quindi superiore – una donna che, il 9 gennaio due anni fa, ha visto rompersi la protesi impiantata alla gamba sinistra in un centro medico della provincia di Livorno il 6 luglio precedente.

L’incidente è avvenuto nel nord dell’Albania, nel paese di Luzni, dove si trovava in quel momento. Un danno invalidante non da poco, assai limitante, motivo per il quale ha deciso di proporre una causa civile a palazzo di giustizia. La paziente, che al momento dell’intervento pesava fra i 78 e gli 80 chili, quando la protesi si è rotta – secondo quanto si evince dagli atti – ne pesava 96. Nel suo ricorso imputava al centro sanitario la responsabilità di «tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati in conseguenza della rottura della protesi». Ma il tribunale non è stato dello stesso avviso, rigettando il ricorso e condannandola.

«Dal documento prodotto dal centro sanitario – scrive il giudice Massimiliano Magliacani nella sentenza depositata nelle scorse settimane – emerge che la donna, al momento dell’impianto della protesi e quindi il 6 luglio 2023, pesava circa 78-80 chili. Dalla corrispondenza messaggistica fra lei e il centro sanitario, emerge che la ricorrente dichiarava che in data 9 gennaio 2024, al momento della caduta, il suo peso era di 96 chili. È noto, in base alla logica comune e alle nozioni di comune esperienza, che il peso del paziente è un fattore determinante per la scelta della tipologia di protesi da impiantare sotto il ginocchio. Nel caso di specie, il peso corporeo della ricorrente, superiore a quello che poteva sopportare la protesi a lei impiantata quando era sensibilmente più magra, ha generato la conseguente rottura. La rottura della protesi è interamente riconducibile alla responsabilità della ricorrente e non è configurabile alcun inadempimento contrattuale della società».

«Appare manifestamente inutile ai fini della decisione – prosegue ancora il giudice del tribunale labronico nella pronuncia di primo grado – disporre una consulenza tecnica al fine di verificare l’origine della rottura della protesi e la sua compatibilità con la caduta della signora, perché la rottura della protesi è evidentemente collegata eziologicamente al peso della ricorrente, superiore a quello che poteva sopportare la protesi applicata alla ricorrente, quando la stessa aveva un peso corporeo di molto inferiore a quello del momento della rottura. La domanda di risarcimento del danno viene rigettata in quanto non risulta neppure dedotto un inadempimento contrattuale della società resistente, in ordine alla consegna e impianto della protesi alla ricorrente. Sebbene la prova di aver correttamente e diligentemente adempiuto al contratto spetti alla società resistente, nel caso di specie la ricorrente non spiega quale sarebbe stata la inesattezza della prestazione dovuta dal centro medico, che poi avrebbe causato la rottura della protesi e la lesione».

Per questo la donna dovrà pagare 4.712 euro di spese processuali, oltre al rimborso di quelle generali, al versamento dell’Iva e della cassa di previdenza degli avvocati.

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