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Grosseto

La sentenza

Grosseto, l’amianto gli provoca un tumore: ex militare vince contro lo Stato

di Ivan Zambelli

	Il tribunale di Grosseto (foto d'archivio)
Il tribunale di Grosseto (foto d'archivio)

Il materiale era usato per l’isolamento termico nelle guarnizioni e in vari componenti dei velivoli dell’epoca. Per il tribunale il tecnico dell’aeronautica è “vittima del dovere”

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GROSSETO. Per quasi quarant’anni ha lavorato sugli aerei dell’Aeronautica militare, tra hangar, basi operative e manutenzioni di velivoli nei quali l’amianto era ampiamente utilizzato. Poi la scoperta di un tumore al polmone e una lunga battaglia legale contro lo Stato. Ora il tribunale di Grosseto gli ha dato ragione: la malattia è collegata all’attività svolta durante il servizio e per questo l’ex militare dovrà essere riconosciuto come vittima del dovere.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha accolto il ricorso presentato da un ex primo luogotenente dell’Aeronautica, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni del foro di Roma. Il tribunale ha infatti accertato il nesso tra l’adenocarcinoma polmonare che ha colpito il militare e l’esposizione all’amianto durante gli anni trascorsi in servizio, condannando le amministrazioni competenti (ovvero i ministeri della Difesa e dell’Interno) a riconoscergli i benefici economici e assistenziali previsti dalla normativa per le vittime del dovere.

La vicenda prende le mosse dalla carriera del sottufficiale, entrato nell’Aeronautica nel 1984 e congedato nel 2022. Per anni ha operato come tecnico di manutenzione degli F-104 Starfighter, occupandosi della riparazione e della manutenzione dei sistemi elettronici e di navigazione degli aerei. Un’attività svolta in diverse basi italiane e all’estero, tra Toscana, Sardegna, Sicilia e Germania. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, proprio in quegli ambienti di lavoro era presente amianto oltre ad altri metalli pesanti. Il materiale veniva utilizzato per l’isolamento termico, nelle guarnizioni, nelle pannellature e in numerosi componenti degli aeromobili militari dell’epoca. Per ragioni legate al suo incarico il sottufficiale operava frequentemente a stretto contatto con tali materiali, tanto da essere inserito nei programmi di sorveglianza sanitaria previsti per il personale potenzialmente esposto alle fibre nocive. Ed è proprio durante uno di questi controlli che, nel novembre del 2018, viene individuata una formazione sospetta nel polmone destro. Gli ulteriori accertamenti portano alla diagnosi di un tumore ai polmoni. Nel gennaio del 2019 il militare viene sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione del lobo medio del polmone destro e di una porzione di quello superiore. Pochi anni dopo va in pensione e presenta, al ministero dell’Interno (competente per questi indennizzi) la richiesta per ottenere il riconoscimento di “vittima del dovere”.

Solo che dal dicastero la domanda venne respinta: non c’erano prove tra la condizione lavorativa e l’insorgere del tumore. Il luogotenente a quel punto decise di presentare una causa al tribunale del lavoro, e tutta la vicenda è ruotata appunto sul rapporto tra la malattia e l’attività lavorativa svolta nell’Aeronautica. Per chiarire questo aspetto il tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente nominato dal giudice ha concluso che l’esposizione all’amianto è stata effettiva e documentata e che l’adenocarcinoma polmonare rientra tra le patologie che possono essere causate dall’inalazione delle fibre. Nella relazione viene evidenziato come le fibre di amianto possano rimanere silenti per molti anni prima di innescare il processo cancerogeno e come il tumore al polmone sia inserito tra le malattie professionali correlate all’esposizione a questo materiale. Il consulente ha inoltre preso in considerazione il fatto che il ricorrente fosse stato anche un fumatore, osservando però che tale circostanza non elimina il ruolo causale dell’amianto ma, al contrario, può amplificarne gli effetti.

Il giudice ha condiviso integralmente le conclusioni della perizia. Nelle motivazioni della sentenza richiama inoltre i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, secondo i quali anche le malattie professionali possono dare diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere quando siano state contratte in particolari condizioni ambientali o operative durante il servizio. Per il tribunale l’esposizione all’amianto subita dal militare non può essere considerata una normale condizione lavorativa e rappresenta invece una situazione di rischio superiore rispetto a quella ordinaria. Da qui la decisione di disapplicare il precedente diniego e riconoscere il diritto dell’ex sottufficiale allo status di vittima del dovere. La sentenza accerta inoltre una invalidità complessiva del 26%, disponendo che le amministrazioni competenti riconoscano tutti i benefici economici e assistenziali previsti dalla legge in relazione a tale percentuale. Lo Stato è stato infine condannato anche al pagamento delle spese della consulenza tecnica e di una parte delle spese legali sostenute dal ricorrente.


 

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