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Sì al reddito di cittadinanza, rifugiato “vince” in tribunale

di Redazione Empoli

	Il tribunale in una foto di archivio
Il tribunale in una foto di archivio

Accolto dai giudici di Firenze il ricorso contro il requisito della residenza: «La richiesta dei dieci anni costituisce una discriminazione indiretta»

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EMPOLI. Escludere dal reddito di cittadinanza e richiedere la restituzione delle somme «indebitamente percepite» dai beneficiari dello status di rifugiato per la mancanza del requisito di residenza di almeno dieci anni, costituisce una «discriminazione indiretta». A stabilirlo è stato il Tribunale di Firenze – sezione lavoro –, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino di origini nigeriane residente a Empoli e regolarmente presente in Italia dal 2015, quando gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato e rilasciato il titolo di soggiorno per asilo.

All’uomo, che nel periodo novembre 2020-aprile 2022 aveva percepito quasi 10.500 euro dopo aver chiesto e ottenuto la misura del reddito di cittadinanza, è stata chiesta la restituzione dell’intera somma ritenuta «percepita indebitamente» a seguito di un controllo amministrativo che aveva rilevato l’assenza di uno dei requisiti fondamentali di accesso al sussidio: la residenza decennale in Italia.

L’uomo, difeso dall’avvocato Noris Morandi, ha impugnato il provvedimento ritenendolo discriminatorio in quanto «il requisito della residenza decennale sul territorio italiano» contrasta con «il principio di parità di trattamento» sancito dalle direttive europee a favore dei titolari di protezione internazionale per l’accesso alle misure di assistenza sociale.
Una tesi accolta dal Tribunale di Firenze che, anche sulla base di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha rilevato che il «requisito di residenza di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello cui è subordinata la concessione del reddito di cittadinanza, costituisce una discriminazione indiretta a danno dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria che non appare obiettivamente giustificata».

Secondo i giudici fiorentini occorre quindi «disapplicare la norma nazionale» che appare «in contrasto con il diritto dell’Unione Europea» in quanto il requisito dei dieci anni necessario per accedere al sussidio, «anche se applicato in modo identico» ai cittadini italiani e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente su quest’ultimi, precludendo ai cittadini stranieri – almeno nella maggior parte dei casi –, l’accesso al sostegno economico e sociale e, quindi, configurandosi, come una «discriminazione indiretta».

Un giudizio che ha portato i giudici ad accogliere il ricorso dell’uomo, residente a Empoli con la famiglia, dichiarando il «diritto alla percezione del reddito di cittadinanza» e annullando quindi la richiesta di restituzione della somma di oltre 10mila euro ricevuta in quasi due anni. 

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