Revisione del prezzo e modifiche in corso d’opera: cosa dice la legge
Se la ditta chiede soldi in più: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
La ditta che ho incaricato per alcuni lavori in casa ha fatto un preventivo ma poi, al termine, mi ha chiesto 700 euro in più adducendo di aver dovuto apportare delle modifiche necessarie in quanto non poteva prevedere che il materiale su cui sarebbe andata ad effettuare i lavori fosse diverso da quello che credeva presente. Questi soldi in più sono dovuti?
S.B.
Le ipotesi della revisione del prezzo fissato nel preventivo, così come quelle delle modifiche in corso d’opera, possono essere previste nel contratto e, in ogni caso, sono regolate dalla legge.
Per quanto concerne le modifiche in corso d’opera, queste ultime possono essere di tre tipi: proposte dall’appaltatore; necessarie; proposte dal committente.
Le prime devono essere sempre autorizzate per iscritto dal committente e, anche in presenza di autorizzazione scritta, non giustificano un aumento del prezzo se questo è stato stabilito globalmente. È quanto previsto dall’articolo 1659 del Codice civile, rubricato "Variazioni concordate del progetto": "L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate. L’autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione". Se il prezzo è pattuito a misura, invece, le variazioni dovranno essere calcolate ed approvate.
Quanto alle variazioni necessarie, entra in gioco il successivo art. 1660 c.c., che sancisce quanto segue: "Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo".
In una terza ipotesi, le variazioni possono essere ordinate dal committente: purché non superino il sesto del prezzo complessivo convenuto, la ditta non può rifiutarsi di eseguirle, ma ha diritto ad ottenere un compenso per le aggiunte; in questo caso, anche se il prezzo era stato determinato globalmente. Se invece le modifiche richieste dal committente superano tale limite oppure, pur rispettandolo, determinano notevoli modificazioni della natura dell’opera, la ditta appaltatrice può recedere dal contratto, salvo il diritto al pagamento delle opere già eseguite e delle spese sostenute. Per quanto concerne, invece, la revisione del prezzo, sia l’appaltatore sia il committente possono richiederla qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate variazioni del costo dei materiali o della manodopera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto. Rientra, tuttavia, tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore anche il controllo sulla validità tecnica del progetto fornito dal committente, così come la verifica delle informazioni da quest’ultimo fornite. Ne consegue che, se l’appaltatore, ai fini della redazione del preventivo, si è limitato a recepire le indicazioni del committente senza svolgere le verifiche che erano esigibili secondo l’ordinaria diligenza professionale, difficilmente potrà poi pretendere aumenti sull’importo inizialmente concordato per circostanze che avrebbe potuto rilevare prima dell’inizio dei lavori. Questo perché spetta all’appaltatore verificare la fattibilità dell’opera e valutarne i costi per la propria impresa.
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