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Dal 7 aprile entra in vigore la nuova legge sullo smart working: i nuovi obblighi per aziende e dipendenti – Multe fino a 7.400 euro

di Redazione web

	Cambiano le regole per lo smart working 
Cambiano le regole per lo smart working 

La novità più rilevante riguarda le attività svolte in modalità agile al di fuori dei locali aziendali, in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Tutto quello che c’è da sapere

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Da martedì 7 aprile entra ufficialmente in vigore la legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 marzo. È il primo provvedimento dell’anno dedicato in modo esplicito alle piccole e medie imprese, ma tra le norme introdotte c’è un capitolo che riguarda tutti: quello sul lavoro agile. L’articolo 11 della legge ridisegna infatti una parte importante degli obblighi di sicurezza legati allo smart working, introducendo nuove responsabilità per i datori di lavoro e chiarendo il ruolo dei lavoratori.

Smart working fuori sede: arriva l’obbligo dell’informativa annuale

La novità più rilevante riguarda le attività svolte in modalità agile al di fuori dei locali aziendali, in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. In questi casi, l’azienda dovrà fornire al dipendente — e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza — un’informativa scritta, da consegnare almeno una volta l’anno.

Il documento dovrà contenere:

  • i rischi generali legati alla prestazione lavorativa
  • i rischi specifici connessi allo svolgimento dell’attività in smart working
  • le misure di prevenzione e protezione da adottare, in particolare per l’uso dei videoterminali

Si tratta di un passaggio che formalizza un principio già emerso nella prassi: lo smart working non è la semplice trasposizione del lavoro d’ufficio in un altro luogo, ma comporta una diversa configurazione dei fattori di rischio.

Il ruolo del lavoratore: obbligo di cooperazione

La legge ribadisce anche un punto chiave: il lavoratore agile deve collaborare all’attuazione delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro. Significa, ad esempio, adottare comportamenti corretti nell’uso delle attrezzature, rispettare le indicazioni ricevute e segnalare eventuali criticità.

Sanzioni più severe: cosa rischiano i datori di lavoro

L’articolo 11 interviene anche sul Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/2008), aggiornando il sistema sanzionatorio. La mancata consegna dell’informativa scritta comporta pene significative:

  • arresto da due a quattro mesi
  • ammende fino a 7.403,96 euro

La norma non riguarda solo le Pmi: tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, sono tenute a rispettare l’obbligo. Secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che ha analizzato le novità nel dossier “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi”, il legislatore ha scelto di rafforzare uno strumento già considerato centrale nella gestione del rischio: l’informativa scritta diventa il cardine dell’adempimento datoriale.

Perché il legislatore interviene: smart working non è “lavoro da casa”

La nuova disciplina parte da un presupposto: il lavoro agile non è un semplice spostamento del lavoro tradizionale in un ambiente domestico. È una modalità organizzativa basata su:

  • assenza di vincoli di luogo
  • maggiore autonomia sui tempi
  • obiettivi e cicli di attività concordati tra dipendente e datore di lavoro

Una formula pensata per favorire la conciliazione vita‑lavoro e, allo stesso tempo, sostenere la produttività.

Ma proprio questa flessibilità richiede un quadro più chiaro sulle responsabilità in materia di salute e sicurezza.

Cosa cambia per aziende e dipendenti

Dal 7 aprile, dunque:

  • ogni azienda dovrà predisporre un’informativa annuale sui rischi dello smart working
  • il documento dovrà essere consegnato sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • la mancata consegna comporterà sanzioni penali ed economiche
  • il lavoratore dovrà collaborare attivamente alle misure di prevenzione

Un passaggio che segna un nuovo equilibrio tra flessibilità organizzativa e tutela della salute, in un contesto in cui il lavoro agile è ormai una componente stabile del mercato del lavoro italiano.

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