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Bollette, sarà più semplice cambiare il fornitore: ecco le novità stabilite dall’Authority

di Manolo Morandini

	(foto di repertorio)
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Tensioni geopolitiche e caro energia, le regole per non subire aumenti unilaterali di tariffe: cosa c’è da sapere

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La previsione certa è di un aumento delle spese per la bolletta elettrica. Al di là dell’entità dell’impatto, che resta da quantificare, tutti gli analisti concordano che il riflesso delle tensioni geopolitiche sarà inevitabile sulle spese domestiche, sulla luce come sul gas, nei prossimi mesi. «Per chi guarda con crescente attenzione al peso delle bollette elettriche, aggravato in queste settimane dalle tensioni belliche in Medioriente e dai nuovi rialzi registrati sui mercati energetici, la novità approvata da Arera merita particolare attenzione».

Così Ivan Meo di Immobiliare.it. Il riferimento è alla deliberazione adottata il 3 marzo dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che riforma il processo di cambio fornitore dell’energia elettrica. «La logica è chiara – prosegue Meo –: rafforzare il diritto del cliente finale a scegliere il proprio venditore in tempi più rapidi, proprio mentre il contesto internazionale torna a incidere direttamente sui costi dell’energia».

Andiamo con ordine. La delibera Arera è la 58/2026/R/eel: stabilisce che ci sono un prima e un dopo. Il cambio in 24 ore del fornitore non è immediato. Le nuove disposizioni saranno operative dal 1º dicembre. Fino al 30 novembre resta in piedi il vecchio impianto regolatore.

Il regime attuale

La lente è sui contratti di fornitura a prezzo fisso. Arera ricorda che “non sono suscettibili di modifica unilaterale da parte del fornitore, né possono essere risolti anticipatamente in senso pregiudizievole per il cliente”. L’Autorità ha fatto sapere con una nota che rafforzerà “le attività di sorveglianza sul rispetto di tale disposizione, con specifico riferimento alle condotte commerciali scorrette tramite vendita telefonica o porta a porta. I clienti finali che ricevessero comunicazioni di variazione contrattuale non previamente concordata sono invitati a presentare segnalazione allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente”. Tutti i riferimenti all’indirizzo internet: sportelloperilconsumatore.it.

Ovviamente sono sempre possibili le modifiche unilaterali del fornitore, che potrebbe comunicare le nuove condizioni del contratto. Ma la condizione è che ciò sia fatto con un preavviso di tre mesi. A quel punto, starà al cliente decidere se accettarle o cambiare fornitore.

I nuovi criteri

Di fatto, con la delibera del 3 marzo, sul piano sostanziale, Arera riceve l’impostazione europea secondo cui il cliente deve poter cambiare venditore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre settimane dalla richiesta, mentre la procedura di cambio deve chiudersi entro 24 ore di un giorno lavorativo. Ma il passaggio non si esaurisce con la firma del nuovo contratto: prima devono essere compiute le formalità di verifica dei dati e di controllo delle condizioni del punto di prelievo, il Pod (Point of delivery) , il codice alfanumerico che identifica univocamente il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal distributore e prelevata dal cliente finale.

C’è un’altra limitazione: la corsia rapida è costruita intorno ai clienti finali domestici. Come è precisato dal comma 6.2 dell’Allegato A1 della delibera, si richiede che, tra le condizioni propedeutiche alla richiesta veloce la fornitura sia a uso domestico; che il punto sia attivo e non sospeso; che non vi siano richieste di indennizzo in corso sul punto di prelievo. Quindi, così come concepita, la riforma è pensata per accelerare soprattutto il cambio fornitore delle famiglie, non per aprire indistintamente una porta a tutte le utenze. E, soprattutto, il provvedimento riguarda il settore elettrico; non introduce, allo stato, un analogico meccanismo generalizzato per i contratti di fornitura del gas.

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