Il referendum sulla giustizia spiegato dal professore del Sant'Anna di Pisa: «Giudizio sul governo? Rischio inevitabile»
Intervista al professor Emanuele Rossi, ordinario di Diritto costituzionale: «Non andare alle urne significa delegare agli altri»
Il referendum costituzionale è spesso oggetto di confusione tecnica e strumentalizzazione politica. Per provare a districarsi tra regole, significato e implicazioni di uno degli strumenti più delicati della nostra democrazia abbiamo intervistato Emanuele Rossi, ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola Sant'Anna di Pisa.
Professore, partiamo dall’essenziale: cos’è tecnicamente un referendum confermativo?
«L'indicazione di referendum "confermativo" non è del tutto corretta; parliamo del referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Si tratta di un istituto eventuale, strettamente legato all’esito che la proposta di legge costituzionale ha ricevuto in Parlamento. Sappiamo che sono necessarie quattro votazioni: se nella seconda votazione, in ciascuna Camera, la legge viene approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il referendum non può avere luogo».
Quando si ricorre, dunque, alla consultazione popolare?
«Il referendum può essere richiesto solo se la maggioranza che ha approvato la legge, sia alla Camera che al Senato, è pari o superiore a quella assoluta, ma inferiore ai due terzi. Resta eventuale: anche con queste maggioranze, se nessuno lo richiede entro tre mesi, la legge entra in vigore dopo la promulgazione. Nella sua ricostruzione teorica corretta, andrebbe definito come un referendum "oppositivo", in quanto dovrebbe essere chiesto da chi si è opposto alla riforma per chiedere un "giudizio di appello" al popolo. L'obiettivo è verificare se la volontà del Parlamento corrisponda effettivamente alla volontà popolare».
Perché allora lo vediamo spesso usato dalle stesse maggioranze?
«La Costituzione stabilisce che il voto possa essere richiesto da un quinto dei membri di ciascuna Camera. Può accadere, come avvenuto in passato, che a chiederlo siano coloro che hanno votato a favore della legge. In questo caso la natura dello strumento tende a mutare: non è più oppositivo, ma diventa un "referendum plebiscito", volto a cercare una conferma dal popolo sulla bontà del proprio operato e sulla correttezza della propria posizione politica. Oppure a ricevere una legittimazione politica attraverso la riforma costituzionale».
Perché per questo referendum non è previsto un quorum di validità?
«Fu una scelta precisa dei padri costituenti. Probabilmente non immaginavano che si sarebbe arrivati a modificare la Costituzione con tale frequenza e pensavano che le riforme avrebbero sempre goduto di un larghissimo consenso parlamentare, rendendo l'ipotesi del referendum del tutto residuale o eccezionale. Inoltre, si è ritenuto che su temi di rango costituzionale, se un cittadino decide di non votare, lasci implicitamente a chi si reca alle urne la responsabilità di decidere il futuro della Carta».
Quali sono le differenze chiave con il referendum abrogativo?
«La prima differenza riguarda l’oggetto: l’abrogativo interviene su leggi ordinarie, ovvero fonti subordinate alla Costituzione, mentre quello costituzionale agisce sulla Costituzione stessa e sulle altre leggi costituzionali. In secondo luogo, l’abrogativo serve per eliminare o cancellare una disposizione esistente, mentre il costituzionale è un atto di tipo "approvativo" che interviene all'interno del procedimento di formazione di una legge che non è ancora in vigore. Senza un esito positivo della consultazione, la legge costituzionale non vedrà mai la luce e il procedimento non si completerà mai».
È corretto definirlo uno strumento di controllo popolare sulle riforme?
«È un’impostazione corretta se fedele al dettato costituzionale, inteso come giudizio di opposizione a una scelta della maggioranza. Per usare una metafora calcistica, chi vince una partita non ha alcun interesse a chiedere di rigiocarla o annullarla: la maggioranza che vince in Parlamento non avrebbe bisogno di mettere in gioco la propria decisione, poiché la legge passerebbe comunque in assenza di ricorso al referendum. A richiederlo dovrebbe essere chi ha "perso" nelle aule parlamentari e cerca la rivincita davanti al corpo elettorale».
Alcuni sostengono che il referendum confermativo rischi di trasformarsi in un giudizio sul governo più che sulla riforma: è un rischio reale?
«Si tratta di un rischio reale e direi inevitabile. Quando le persone vanno a votare, non vengono sottoposte a un esame preventivo sulla loro preparazione tecnica; ogni cittadino è libero di decidere in base anche a suggestioni, simpatie o antipatie politiche del momento. Il referendum è uno strumento che si presta intrinsecamente a questo uso "promiscuo". Non bisogna scandalizzarsi: fa parte della libertà di voto che caratterizza ogni consultazione democratica, dove si può scegliere un candidato o un partito anche solo per una promessa o una simpatia personale».
Perché, in definitiva, è comunque fondamentale partecipare?
«La democrazia ha bisogno della partecipazione dei cittadini. Non recarsi alle urne significa lasciare ad altri la decisione, rinunciando a dare il proprio contributo al percorso delle istituzioni. E questo non è un bene».
