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Proscioglimento e assoluzione

Prosciogliere non significa sempre che l’innocenza è accertata dal giudice

Prosciogliere non significa sempre che l’innocenza è accertata dal giudice

In caso di procedimento penale: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Un mio parente è stato imputato di truffa ma, dopo alcuni anni di processo, la vicenda si è conclusa con un proscioglimento. Formalmente il procedimento è finito, ma in famiglia e tra conoscenti c’è chi sostiene che questo non significhi affatto che sia davvero innocente, e che probabilmente il processo si sia chiuso per una questione tecnica o per decorso del tempo. Noi non sappiamo come interpretare correttamente questa decisione. È giusto dire che il proscioglimento equivale a un’accertata innocenza, oppure il giudice può chiudere il procedimento senza entrare davvero nel merito dei fatti? Che differenza c’è, in concreto, tra proscioglimento e assoluzione? Grazie in anticipo e complimenti per la rubrica.
R.D.

La truffa, disciplinata dall’articolo 640 del Codice penale, consiste nell’indurre qualcuno in errore mediante artifizi o raggiri, con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando un danno alla vittima. In termini semplici, non basta che qualcuno subisca un danno economico: occorre che vi sia un inganno consapevole e finalizzato al profitto. Gli artifizi possono consistere in una falsa rappresentazione della realtà, mentre i raggiri sono vere e proprie manovre ingannevoli che agiscono sulla sfera psicologica della persona offesa. Elemento essenziale del reato è il dolo, cioè la volontà di ingannare per ottenere un profitto ingiusto: se manca questa intenzione, ad esempio perché il soggetto agisce per errore o perché ritiene in buona fede di esercitare un diritto, il reato non si configura. La legge prevede poi alcune circostanze aggravanti, che ricorrono, ad esempio, quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un ente pubblico, quando si induce la vittima a temere un pericolo inesistente o a credere di dover obbedire a un ordine dell’Autorità, oppure quando si approfitta di particolari condizioni di vulnerabilità legate all’età o alla situazione concreta. La differenza non è solo teorica: la truffa semplice è procedibile a querela di parte, mentre in presenza di aggravanti si può procedere anche d’ufficio; cambiano inoltre le pene, più severe nel caso aggravato.

Chiarito il quadro sostanziale, occorre distinguere il piano processuale. Un procedimento penale può concludersi con una sentenza di condanna oppure con una decisione di proscioglimento. Quest’ultima non sempre implica un accertamento pieno dell’innocenza nel merito: esistono infatti sentenze di non doversi procedere, che intervengono quando manca una condizione di procedibilità – come la querela – oppure quando il reato si è estinto per prescrizione o per altre cause previste dalla legge.

Diversa è la sentenza di assoluzione, che presuppone un esame delle prove e un accertamento nel merito dei fatti. In alcuni casi l’ordinamento prevede meccanismi premiali legati alla riparazione del danno, ma la loro applicazione dipende dalle specifiche condizioni stabilite dalla legge e non opera in modo automatico. In definitiva, essere “prosciolti” non significa necessariamente che il giudice abbia accertato in modo pieno l’innocenza dell’imputato: talvolta il processo si chiude per ragioni procedurali o per l’intervenuta estinzione del reato, e solo in caso di assoluzione nel merito si ha una pronuncia che esclude la responsabilità sulla base delle prove esaminate.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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