Gestione separata e casse private: via libera alla ricongiunzione – Cosa cambia
È prevista in entrata e uscita, è onerosa e ha efficacia retroattiva. Le disposizioni si applicano anche alle domande già presentate e non definite
Per i professionisti è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e alle casse professionali. Chi presenterà domanda di ricongiunzione (il 9 febbraio è la data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026) potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati nell’Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.
I chiarimenti di Inps
L’Inps, alla luce di quanto indicato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, fornisce chiarimenti in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi tra la gestione separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo. Le nuove indicazioni riguardano i professionisti che nel corso della propria carriera hanno versato contributi sia alla gestione separata Inps, sia alle casse professionali.
La ricongiunzione può essere esercitata sia in uscita dalla gestione separata Inps verso gli enti privati, sia in entrata verso la gestione separata Inps, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
Di cosa parliamo
La ricongiunzione verso la gestione separata riguarda esclusivamente l’intera contribuzione ancora disponibile e non è ammessa in forma parziale. Sono, quindi, esclusi i periodi già utilizzati per il conseguimento di una pensione e quelli riferiti a fasi precedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo nella gestione separata (1° aprile 1996).
L’orientamento della Corte
La circolare dell’Istituto recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione riconoscendo il diritto alla ricongiunzione e fornendo indicazioni sui criteri di determinazione dell’onere, sulle modalità di accredito dei periodi ricongiunti e sugli effetti ai fini del diritto e della misura della pensione. Nello specifico, per i periodi valutati nel sistema contributivo, l’onere di ricongiunzione è determinato secondo il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda alla retribuzione di riferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa. Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di ricongiunzione già presentate e non ancora definite alla data di pubblicazione della circolare.
Tenuto conto, inoltre, delle diverse fattispecie applicative che potranno configurarsi, saranno fornite ulteriori indicazioni operative da parte dell’Inps. La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps, è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l’interessato alla ricongiunzione a corrispondere l’onere. «La ricongiunzione consente di valorizzare ogni esperienza contributiva e di trasformarla in un diritto previdenziale pieno», spiega Marina Calderone, ministra del Lavoro.
