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I diritti del consumatore che chiede di chiudere il conto corrente


	L'avvocata Giulia Orsatti
L'avvocata Giulia Orsatti

Operazione senza penali: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Ho chiesto alla mia banca la chiusura del conto corrente a me intestato nel 2022 e oggi mi è arrivata una richiesta di pagamento dalla medesima banca per spese non giustificate insieme alla comunicazione di intervenuta chiusura del predetto conto corrente. Come dovrei comportarmi?
Nazzareno

L’apertura di un conto corrente bancario rappresenta la stipulazione di un vero e proprio contratto tra correntista e istituto di credito, caratterizzato dalla durata indeterminata del rapporto e dall’insorgenza di obblighi corrispettivi tra le parti, anche di natura onerosa. La richiesta di chiusura del conto da parte del correntista, pertanto, non è altro che l’esercizio del diritto di recesso che il consumatore pone in essere per ottenere lo scioglimento dello specifico rapporto bancario e si qualifica, in tal senso, quale atto unilaterale, non essendo necessaria, ai fini della sua validità, l’accettazione dell’altro contraente.

Secondo il dettato testuale dell’art. 120-bis del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), disciplinante l’ipotesi di recesso, infatti, “il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Circ) individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso”.

Dalla disposizione sopra richiamata si evince che il correntista ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente bancario senza che la banca possa pretendere penali o spese, se non quelle giustificate dal rimborso di costi effettivamente sostenuti dall’istituto di credito per prestazioni specifiche e inerenti a servizi aggiuntivi espressamente richiesti dal cliente e ulteriori rispetto alla mera esecuzione del recesso.

Ciò posto, occorre ricordare che il recesso dal contratto di conto corrente deve essere formulato in modo esplicito e secondo le modalità previste dal contratto, generalmente in forma scritta, mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di un messaggio Pec, ovvero attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’istituto di credito, oppure recandosi personalmente presso lo sportello della propria banca e ottenendo, in tal caso, una ricevuta attestante la presentazione della richiesta.

Qualora, tuttavia, sul conto corrente che si intende estinguere risultino attive delle domiciliazioni bancarie, è preferibile che il correntista comunichi preventivamente ai vari creditori le coordinate bancarie alternative sulle quali effettuare gli addebiti periodici, così da evitare possibili disguidi o pregiudizi.

Si ricorda, inoltre, che l’estinzione del rapporto di conto corrente non comporta l’estinzione di eventuali debiti che il correntista possa avere nei confronti della banca, i quali continueranno a sussistere anche successivamente all’esercizio del recesso.

La tutela del correntista-consumatore in materia di recesso dal contratto di conto corrente bancario trova, comunque, fondamento anche nella normativa di derivazione europea, in particolare nella direttiva 2014/92/Ue, nonché nelle disposizioni della Banca d’Italia, che impongono all’istituto di credito il carattere sostanzialmente gratuito dell’esecuzione della richiesta di recesso, la restituzione al titolare dell’eventuale saldo attivo presente sul conto da estinguere, l’esecuzione della chiusura del rapporto entro tempi congrui e, su richiesta del cliente, il trasferimento degli addebiti ricorrenti verso il nuovo conto corrente eventualmente aperto presso altro istituto. L’eventuale inadempimento di uno di tali obblighi da parte della banca comporta l’insorgenza, in capo al correntista o all’ex correntista, del diritto di ottenere la corretta esecuzione della richiesta e, ricorrendone i presupposti, il risarcimento del danno eventualmente subìto.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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