I nostri soldi
Pensioni, cambia tutto: nuove regole e adesione automatica ai fondi – Cosa prevede la riforma
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio, la previdenza complementare, quella integrativa della pensione Inps, è destinata a cambiare nei prossimi mesi con l’obiettivo sì di aumentare il tasso di adesione dei lavoratori al cosiddetto “secondo pilastro” della previdenza
Qualcuno l’ha definita una rivoluzione. Altri «la riforma più importante in materia degli ultimi venti anni». Di sicuro c’è che, con le novità introdotte dalla legge di Bilancio, la previdenza complementare, quella integrativa della pensione Inps, è destinata a cambiare nei prossimi mesi con l’obiettivo sì di aumentare il tasso di adesione dei lavoratori al cosiddetto “secondo pilastro” della previdenza(attualmente fermo al 37%), ma anche di far fronte alla contrazione degli assegni pubblici.
L’adesione automatica
Il cambiamento è netto e sostanziale fin dalle modalità di adesione. Dal 1° luglio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato di “prima assunzione” (esclusi i domestici), ossia che iniziano il primo rapporto di lavoro, l’adesione alla previdenza complementare diventa automatica e ciò significa che, a meno di diniego espresso da parte del lavoratore, confluiranno nel fondo pensione trattamento di fine rapporto (Tfr), il contributo del datore di lavoro e quello minimo a carico del lavoratore (nella misura stabilità dai contratti collettivi). Non, però, da subito ma decorsi 60 giorni dall’assunzione perché nei primi due mesi di lavoro il dipendente può fare una scelta diversa. Si tratta di un meccanismo diverso, e accelerato, rispetto a quello previgente, quando l’adesione avveniva dopo sei mesi dall’assunzione in caso di silenzio assenso da parte del lavoratore.
Quale fondo pensione
Restano, però, due domande centrali a cui rispondere per comprendere le novità in modo più preciso. In primo luogo bisogna spiegare quali sono i fondi di previdenza complementare cui aderisce automaticamente il lavoratore. In secondo luogo occorre chiedersi che cosa accade nel caso in cui il lavoratore decida di non avvalersi dell’adesione automatica. La risposta alla prima domanda è abbastanza semplice: a meno che il lavoratore non indichi una destinazione diversa, il fondo è quello previsto dal contratto collettivo nazionale o dagli accordi territoriali o aziendali. Nel caso in cui siano disponibili più forme pensionistiche collettive, la destinazione predefinita è il fondo a cui risulta iscritto il maggior numero dei lavoratori dell’azienda. Come detto, però, entro 60 giorni il dipendente può modificare questa scelta destinando il Tfr che sta maturando a un diverso fondo di previdenza complementare. In questo caso, ed è la risposta alla seconda domanda, le opzioni sono due: può decidere di destinarlo a un un diverso fondo pensione da lui liberamente scelto oppure mantenerlo in azienda o presso il Fondo tesoreria dell’Inps, istituito nel 2007 proprio per la gestione dei trattamenti di fine rapporto, (anch’esso, come vedremo, toccato non marginalmente dalla riforma).
La quota in capitale
Al riguardo, le novità sono tre. La prima è che, detto in termini tecnici, aumenta dal 50 al 60% la quota del montante finale che può essere richiesto in capitale. Nel concreto significa che, per fare un esempio, se con la contribuzione al fondo di previdenza complementare, al momento di andare in pensione, si sono accumulati 100mila euro, fino all’anno scorso se ne poteva chiedere subito fino a un massimo di 50mila. Dal 2026 tale limite è salito a 60mila. E il resto? Viene erogato in rendita, ossia in assegni periodici che integrano la pensione di base erogata dall’Inps.
Rendita a durata definita e rendita frazionata
Anche sulle modalità di erogazione della rendita, però, ci sono due importanti novità che entreranno in vigore a partire da luglio. La prima è la cosiddetta rendita a durata definita, corrisposta per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell’aderente al momento in cui fa la richiesta, calcolata sulle tavole Istat. Qualora il beneficiario passi a miglior vita prima del termine ultimo ipotizzato dalla longevità attesa, la parte rimanente di rendita andrà agli eredi. La seconda novità è quella che consente un’erogazione frazionata del montante rimanente (la parte che non è stata liquidata in capitale) per un numero di quote predeterminato a priori, perché non inferiore ai cinque anni.
Tfr all’Inps
Cambia anche il criterio in base al quale si individuano le aziende che devono conferire il Tfr al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps e quelle che, invece, possono conservarlo in azienda. Fino al 2025 lo soglia fra le une e le altre era quella dei 50 dipendenti: chi ne aveva di più doveva versare i Tfr all’Inps, mentre le altre potevano trattenerlo in azienda. Adesso le cose cambiano. Per il biennio 2026-2027 la soglia sale a 60 dipendenti, calcolati in media sull’anno precedente: chi la supera è tenuto a trasferire i trattamenti di fine rapporto all’Istituto nazionale di previdenza. Dal 2032, però, tale soglia scenderà a una media annuale di 40 dipendenti.
La deducibilità
Infine aumenta il tetto massimo di deducibilità fiscale, ossia i versamenti nei fondi pensione esclusi dalla tassazione. Di poco perché sale da 5.164 a 5.300 euro ma è, comunque, un cambiamento “storico” in quanto è la prima modifica in oltre vent’anni in quanto finora la soglia era rimasta ancorata ai dieci milioni di lire (corrispondenti a 5.164 euro).
