Codice della strada, cambia la regola sulla droga voluta da Salvini: la decisione della Corte Costituzionale
a decisione, contenuta nella sentenza n. 10 del 2026, arriva dopo i dubbi sollevati da tre tribunali – Macerata, Siena e Pordenone – che avevano chiesto un intervento chiarificatore
La Corte costituzionale mette un punto – ma anche una virgola – sulla nuova disciplina del Codice della strada relativa alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, introdotta a fine 2024. La Consulta ha stabilito che l’articolo 187 non viola la Costituzione e quindi non deve essere riscritto. Allo stesso tempo, però, ha chiarito che la norma non può essere applicata in modo automatico: non è sufficiente rilevare una presenza infinitesimale di droga nel sangue o nelle urine per far scattare la sanzione. La decisione, contenuta nella sentenza n. 10 del 2026, arriva dopo i dubbi sollevati da tre tribunali – Macerata, Siena e Pordenone – che avevano chiesto un intervento chiarificatore. Alle loro osservazioni si erano aggiunte anche quelle dell’Unione delle Camere penali e dell’Associazione dei professori di diritto penale.
Cosa prevedeva la norma prima e cosa prevede oggi
Il cambiamento introdotto nel 2024 era apparso minimo nella forma, ma ha avuto conseguenze molto ampie. Fino ad allora, la legge puniva chi si metteva alla guida “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Per contestare l’illecito, quindi, serviva dimostrare non solo l’assunzione, ma anche l’effettiva alterazione delle capacità di guida. Con la riforma, il riferimento all’alterazione è stato eliminato: oggi la violazione scatta semplicemente per aver guidato “dopo aver assunto” droghe. Una scelta motivata dal governo con la difficoltà, in sede processuale, di provare l’alterazione psicofisica. Il nuovo impianto, però, ha aperto scenari problematici: rischiavano di essere sanzionati anche conducenti perfettamente lucidi ma con tracce residue di sostanze assunte giorni prima, così come pazienti in terapia con cannabis medica. Una circolare ministeriale aveva tentato di ridurre le incertezze, senza però risolverle del tutto.
La decisione della Corte: la norma resta, ma va letta in modo “restrittivo”
La Consulta ha respinto i ricorsi, ma ha imposto un’interpretazione più rigorosa. Non serve più provare l’alterazione psicofisica, ha spiegato la Corte, ma non basta nemmeno la semplice presenza di una traccia minima di sostanza. Secondo il comunicato ufficiale, per applicare la sanzione sarà necessario accertare «quantitativi di sostanze stupefacenti che, per qualità e quantità, risultino idonei a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche». In altre parole, la sostanza rilevata deve essere sufficiente – sulla base delle conoscenze scientifiche – a compromettere la capacità di guida.
Un compromesso tra vecchia e nuova impostazione
Il requisito dell’alterazione non torna formalmente nel testo di legge, ma rientra dalla finestra attraverso la valutazione della quantità rilevata. La norma del 2024 rimane in vigore, ma la sua applicazione viene limitata: non sarà punito chi presenta solo residui irrilevanti, mentre resta perseguibile chi guida con livelli tali da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza stradale. Un equilibrio che, almeno sulla carta, prova a conciliare le esigenze di certezza giuridica con quelle di tutela della circolazione.
