Affitti brevi, la Consulta: «Legittima la legge della Toscana sul turismo. Ricorso del governo infondato»
I giudici riconoscono la legittimità della disposizione che accorda ai Comuni ad alta densità turistica di introdurre limiti specifici alle locazioni brevi in determinate aree
FIRENZE. Rigettato da cima a fondo. Il ricorso del governo contro il nuovo testo unico del turismo della Regione viene respinto dalla Corte costituzionale in ogni suo profilo di impugnazione, non ravvedendo né rischi di ingerenza in materie di competenza statale né profili di violazione della libertà d’impresa.
A essere salvate, in particolare, sono le norme sugli affitti brevi, i bed and breakfast.
Cosa dice la Consulta
I giudici della Consulta riconoscono la legittimità della disposizione che accorda ai Comuni ad alta densità turistica di introdurre limiti specifici alle locazioni brevi in determinate aree o zone, forse l’aspetto più innovativo della normativa approvata dalla Regione nella scorsa legislatura.
In realtà per i giudici costituzionali sono legittime le stesse disposizioni che impongono la gestione in forma imprenditoriale della ricezione turistica in civile abitazione, quindi in forma Airbnb. E se pure queste rappresentano in effetti una «ingerenza» nelle libere scelte dei proprietari, per palazzo della Consulta questa misura è giustificata in quanto volta a perseguire una funzione sociale in modo proporzionato ovvero la limitazione della proliferazione delle strutture e gli effetti negativi dell'overtourism.
Le competenze
D’altro canto questa forma di intervento normativo rientra nella disciplina del turismo e non va a intaccare l’ordinamento civile, materia quest’ultima che rientra nella potestà dello Stato. Più in generale la Corte riconosce che il testo unico interviene in una dimensione di carattere amministrativo, come la facoltà accordata ai Comuni di introdurre uno specifico regime di autorizzazione.
Analogamente non viola la Costituzione la norma che fissa i limiti dimensionali per affittacamere e bed and breakfast. Sono poi giudicate infondate le questioni sollevate sulla possibilità per gli alberghi di associare nella gestione unità immobiliari di loro proprietà entro 200 metri.
Salvo anche il regime transitorio fino al primo luglio 2026 per l'introduzione dell'obbligo di variazione della destinazione d'uso a turistico-ricettiva per le abitazioni che vengono utilizzate per affittare ai turisti.
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