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Sportello legale
La morosità dell’inquilino

Se staccare le utenze è esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Se staccare le utenze
è esercizio arbitrario
delle proprie ragioni

Il caso di un inquilino “sine titulo”: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Ho affittato un piccolo appartamento di mia proprietà per riuscire a integrare un po’ la mia pensione, ma si è rivelato un incubo. L’inquilino non ha pagato fin dal primo mese, e io — scoraggiata — non ho nemmeno registrato il contratto all’Agenzia delle Entrate. Sono passati ormai sei mesi, gli ho chiesto più volte di lasciare l’abitazione, ma niente: continua a stare lì come se fosse casa sua, senza versare un euro. Intanto le bollette e le tasse arrivano puntuali, e io non ce la faccio più. Mi sento frustrata, impotente, presa in giro. Ho pensato perfino di staccargli le utenze per farlo andare via, ma mi hanno detto che rischierei una denuncia. Possibile che chi non paga sia sempre tutelato, mentre chi ha lavorato una vita e si è solo fidato della persona sbagliata debba subire in silenzio? Cosa posso fare davvero per riprendere possesso della mia casa senza finire nei guai? 
Alda F.

La frustrazione di chi, dopo una vita di lavoro, si ritrova in una situazione ingiusta come quella descritta è comprensibile e, purtroppo, molto frequente. Spesso l’affitto di un piccolo appartamento rappresenta un aiuto concreto per integrare la pensione, e vedere un inquilino che non paga e non lascia l’immobile genera rabbia e senso di impotenza.

Tuttavia, anche in casi come questo, la legge è chiara: il distacco delle utenze costituisce “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” ai sensi dell’art. 392 del Codice Penale, secondo cui “chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al Giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516”. Si tratta dunque di un illecito penale, perseguibile solo a querela della persona offesa, ma pur sempre un reato.

Nemmeno la morosità dell’inquilino consente scorciatoie: la Cassazione, con la sentenza n. 41675/2012, ha stabilito che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del proprietario che disdica le utenze intestate a sé, nel tentativo di costringere l’inquilino a lasciare l’immobile. Lo stesso vale per chi cambia la serratura o impedisce l’accesso all’abitazione: anche tali comportamenti rientrano nella medesima fattispecie e sono punibili.

La soluzione, per quanto possa sembrare lenta e gravosa, resta quella di agire per vie legali.

Il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni, come previsto dall’art. 17 del Dpr 131/1986: la mancata registrazione lo rende nullo, ma non autorizza in alcun modo il proprietario a riprendersi l’immobile da sé. L’inquilino, infatti, si configura come occupante sine titulo, non come abusivo.

Nel caso descritto, la strada più efficace per rientrare in possesso dell’immobile è rivolgersi a un legale e avviare un procedimento di sfratto per morosità, procedendo prima alla registrazione tardiva del contratto, con il pagamento della relativa sanzione.

È comprensibile che chi vive di una pensione e contava su quell’affitto si senta lasciato solo, ma solo il percorso giudiziario consente di tutelare davvero i propri diritti, evitando di trasformare un torto subito in un rischio penale.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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