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Il cumulo giuridico non può applicarsi a chi ha violato la Ztl

Il cumulo giuridico
non può applicarsi
a chi ha violato la Ztl

Tre multe in un solo giorno: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Mi sono arrivate tre multe tutte insieme, stesso giorno, stesso giro in macchina. Avevo solo attraversato il centro per portare una torta a mia sorella, e invece… tac, tre buste del Comune nella cassetta! Ho pensato: «Ma com’è possibile? Ho fatto un solo passaggio! ». Mi sono detta che forse vale la regola del «una multa sola ma un po’ più cara», come quando fai due marachelle con un colpo solo. Invece pare di no: dicono che ogni varco della Ztl conta a sé, anche se passi una volta sola. Ma allora, scusate, che senso ha? Mi chiedo se davvero devo pagarle tutte e tre o se c’è una norma che difende chi, come me, non ha certo tentato una fuga da Formula 1, ma solo sbagliato strada con il navigatore che non parla più. 
Grazia da Livorno

L’articolo 198 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), rubricato “Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie”, sancisce il principio del cosiddetto “cumulo giuridico”. Si riferisce a tutte le situazioni in cui, con una sola azione od omissione, vengano violate più disposizioni di legge o vengano commesse più infrazioni della stessa disposizione. La norma dispone che: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. L’istituto del cumulo giuridico nasce nel diritto penale, ma la Cassazione civile (sent. n. 5252/2011) ha chiarito che, a differenza di quanto previsto per gli illeciti penali, nel diritto amministrativo non trova applicazione la continuazione di cui all’art. 81 del Codice penale. In ambito amministrativo è invece applicabile l’art. 8 della legge n. 689/1981, che disciplina il concorso formale di violazioni e stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Ne consegue che, nel diritto amministrativo, se le violazioni derivano da più azioni distinte, non si applica una sanzione unica aumentata, ma tante sanzioni autonome quante sono le infrazioni. Inoltre, la Cassazione ha precisato che, qualora con una sola azione od omissione siano violate diverse disposizioni ognuna delle quali comporti la decurtazione di punti dalla patente, il meccanismo del cumulo previsto dall’art. 198, primo comma, non trova applicazione. Il secondo comma dell’articolo ha dato luogo a diverse difficoltà interpretative, tanto che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 14 del 2007, ha precisato che “non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta di durata”. Alla luce di tali pronunce, si è affermata un’interpretazione restrittiva dell’art. 198 del Codice della Strada. Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalla Cassazione civile, sezione II, con la sentenza n. 30840 del 2 dicembre 2024, secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione od omissione, la violazione di diverse disposizioni del Codice della Strada, a ciascuna delle quali consegua una sanzione accessoria relativa alla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall’art. 198, comma 1, di detto codice – che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l’infrazione più grave, aumentata fino al triplo – trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria” (Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 2024, n. 30840).

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