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Il diritto di usufrutto

Il proprietario pagherà le migliorie eseguite? Dipende dalla buona fede

Il proprietario pagherà le migliorie eseguite? Dipende dalla buona fede

Opere realizzate dall’usufruttuario: i consigli dell’avvocato Biagio Depresbìteris

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Leggo sempre con attenzione e apprezzamento le sue risposte ai quesiti dei lettori, però quello sul giornale del 12/05 non mi persuade. Al di là della condotta della gentile signora che richiede un contributo per le spese fatte all’appartamento usufruito gratis per anni, non mi sembra messo in evidenza un fatto importante: i lavori la gentile signora li poteva fare senza informare il proprietario e ottenerne il permesso? In quest’occasione forse si sarebbe potuto parlare di eventuale ripartizione di spese. La signora parla: 1° Restauro degli affreschi che ornavano il soffitto. Io proprietario non li voleva restaurare. Se li avessi voluto restaurare volevo scegliere io il restauratore e seguire di persona i lavori. 2° Stesso di scorso sul cambiamento (? ) della pavimentazione. Io proprietario non la volevo cambiare. Se l’avessi voluta cambiare volevo scegliere io il restauratore e seguire di persona i lavori. Penso che potrei richiedere i danni dove non possibile la messa in ripristino della situazione originaria. 3° La signora parla anche delle spese di ordinaria manutenzione. Essendo ordinarie poteva fare a meno di parlarne.
G. P. , Crespina (Pisa)

Il quesito pubblicato il 12 maggio riguardava il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario al termine del diritto di usufrutto. Come spesso accade in casi simili, la domanda non conteneva tutti gli elementi utili per inquadrare con precisione la fattispecie concreta. In questi casi, il compito di chi risponde è quello di selezionare e sintetizzare i principi generali applicabili, cercando di offrire una risposta chiara e completa, pur nei limiti di spazio della rubrica.

Può accadere, quindi, che qualche passaggio risulti poco chiaro o incompleto, come ha osservato un attento lettore de "Il Tirreno", che oggi torna sull’argomento chiedendo maggiori chiarimenti su un aspetto specifico: il rimborso delle spese straordinarie sostenute dall’usufruttuario e la sua facoltà di apportare migliorie sull’immobile. In particolare, si chiede se l’usufruttuario possa apportare migliorie e riparazioni straordinarie sul bene senza il consenso del proprietario.

Sul punto è opportuno, innanzitutto, distinguere le fattispecie. Per quanto riguarda le operazioni di straordinaria manutenzione - che nel caso di specie dovrebbero essere quelle relative all’intervento sulla pavimentazione - l’art. 1006 c. c. dispone che: "Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. .." In questi casi, quindi, il presupposto è che il nudo proprietario sia al corrente della necessità di eseguire lavori di natura straordinaria sul bene oggetto del contratto e si rifiuti di farli (o ne ritardi l’esecuzione) .

Nelle ipotesi delle migliorie - che nel caso di specie riguarderebbero gli affreschi - non c’è una norma che disponga la preventiva conoscenza da parte del nudo proprietario. Da una lettura storica della disciplina, però, si scopre che nel progetto preliminare dell’articolo in parola l’indennità era condizionata al fatto che i miglioramenti fossero eseguiti senza opposizione del proprietario. Questa soluzione, tuttavia, fu scartata e preferita la formulazione attuale che prevede un diritto incondizionato dell’usufruttuario all’indennità. La ragione che ha indotto il legislatore verso questa direzione stava nella necessità di tutelare l’interesse generale all’incremento della produzione. Per contemperare gli interessi contrapposti, tuttavia, è stato anche disposto che la somma per l’indennità debba essere calcolata nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (art. 985 c.c.) .

Infine, è bene precisare, che in ogni fattispecie contrattuale vige il principio cardine secondo il quale "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede" (art.1375 c.c.) . In caso di contenzioso, quindi, sarà compito del giudice valutare la condotta concreta delle parti alla luce dei principi di correttezza e buona fede, per stabilire se e in che misura l’usufruttuario abbia diritto a un’indennità o se, al contrario, debba rispondere di modifiche non autorizzate.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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