Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
La donazione modale

Donazione della casa e obbligo di assistenza deciderà il giudice

Donazione della casa e obbligo di assistenza deciderà il giudice

Clausola soggetta a interpretazione: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

3 MINUTI DI LETTURA





Gentile avvocato, le sottopongo la seguente questione. Mia madre, mentre era in vita, mi ha voluto intestare l’intera proprietà della casa al mare, che adoro, senza doverla ripartire con mio fratello alla sua successione.
Tuttavia, nel contratto di donazione, mia madre ha condizionato questo trasferimento all’obbligo di assistere moralmente e materialmente mia zia ottantacinquenne. Io in questi anni non ho mai lasciato mia zia sola un giorno della vita sua e le ho anche corrisposto una somma mensile per il suo sostentamento, sennonché, adesso che mamma è venuta a mancare, mio fratello mi cita in giudizio asserendo che le somme da me corrisposte a nostra zia sono inferiori all’ammontare indicato dalla mamma nell’atto pubblico.
Alla luce di ciò, e di una clausola inserita in atto, mio fratello pretende che gli liquidi la metà del valore del mio immobile. Può farlo?
Maria Laura

La donazione modale è un istituto tipico del nostro ordinamento regolato all’art. 793, secondo cui "La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso...".
In tale ipotesi, il contratto di donazione - che consiste, com’è noto, nell’arricchimento del donatario da parte del donante per spirito di liberalità - è gravato da un onere (o modus). In sostanza, il donatario, pur beneficiando dell’attribuzione gratuita, assume un obbligo, che può assumere forme diverse: dalla prestazione di servizi, al compimento di atti materiali o morali, come l’assistenza a un soggetto determinato.
Ecco che la donataria qui presa in considerazione si vedrà destinataria del diritto di proprietà della casa al mare se, e solo se, presterà la propria assistenza al soggetto indicato dal donante; in mancanza, il donante potrà chiedere al giudice lo scioglimento del contratto donativo e la cessazione dei suoi effetti.
Ai sensi del comma 3 della norma sopra richiamata, infatti, è previsto che: "La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi".
Ebbene, occorre sottolineare sul punto che la giurisprudenza si è trovata a decidere sul tema della compatibilità della clausola risolutiva espressa con la donazione, poiché c’era chi escludeva questa possibilità e chi, viceversa, affermava che la donazione non sarebbe un istituto incompatibile con detta clausola, sebbene le parti, avrebbero dovuto fornire "adeguata prova al riguardo per consentire al Giudice di apprezzare funditus la volontà pattizia espressa in contratto" (cfr. Cassazione n. 8051/90, Cassazione n. 10074/93) .
In particolare secondo la tesi negativa "la pattuita clausola di risoluzione espressa - incompatibile - vada intesa come previsione di risoluzione della donazione per inadempimento del modus secondo, però, la particolare disciplina esistente in materia e sempre su richiesta del donante o suoi eredi" (cfr. Cassazione sez. 2 n. 14120/14).
A dispetto di quanto detto sopra, una recente pronuncia della Corte di legittimità ha precisato che "In tema di donazione modale la risoluzione per inadempimento dell’onere non può avvenire ipso iure, senza valutazione di gravità dell’inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus" (cfr. Cassazione, sez. II, 17/12/2020, n. 28993).
Si può pertanto concludere che con l’atto che costituisce una donazione modale è sì possibile prevedere una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento dell’onere da parte del donatario, tuttavia, con tale clausola, le parti non possono escludere la valutazione del giudice sulla "gravità" dell’inadempimento per far cessare gli effetti del contratto concluso.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Italia e Toscana: le notizie del momento
Il fenomeno

Etna, crolla una parte del cratere: una maxi nube eruttiva si alza in cielo, turisti in fuga – Video

Sani e Belli