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Il contratto di trasporto e la responsabilità del vettore per il ritardo

Il contratto di trasporto e la responsabilità del vettore per il ritardo

Risarcibili i danni patrimoniali: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Gentile redazione, vi scrivo perché sono molto indignato. Lo scorso mese dovevo recarmi all’Università cui sono iscritto per sostenere finalmente il mio ultimo esame e conseguire la tanto attesa laurea. Ma il treno ritarda di un’ora e dunque io arrivo in ritardo all’esame della mia vita. Il professore mi urla e io, mortificato, lo prego con tutto me stesso di farmi sostenere quest’ultimo esame. Lui accetta! Faccio l’esame, ma sfortunatamente l’esito è negativo. Arrabbiatissimo per l’accaduto, scrivo una lettera al vettore per farmi risarcire di questo grave ritardo e per tutti i disagi che mi ha recato in quella giornata infernale e tutt’ora, dato che devo rifare l’esame. Ovviamente il vettore rifiuta la mia richiesta! Ma ho ragione a pretendere almeno un minimo di risarcimento morale?
Gianluigi

Il contratto di trasporto, disciplinato dall’articolo 1678 del Codice Civile, stabilisce che "col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro". Oggetto di tale contratto può essere dunque lo spostamento fisico di persone o cose mediante un veicolo idoneo, previo pagamento di un corrispettivo. Si tratta di un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, oneroso e a forma libera.

È opportuno precisare che nel trasporto di persone il contratto si instaura direttamente tra due soggetti, ossia il viaggiatore e il vettore, mentre nel trasporto di cose il destinatario della prestazione può essere anche un soggetto terzo, estraneo alla conclusione del contratto. Con la stipula del contratto sorge in capo al vettore l’obbligo non solo di trasferire le persone o le cose, ma anche di garantire l’incolumità delle prime e l’integrità delle seconde. In riferimento alle cose trasportate, il vettore risponde secondo quanto previsto dall’articolo 1681 del Codice Civile, il quale dispone che "salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Il vettore risulta dunque contrattualmente responsabile per eventuali ritardi e disservizi arrecati ai viaggiatori. Tuttavia, non si può ritenere che egli sia responsabile per i danni non patrimoniali, i cosiddetti danni esistenziali. Su questo punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 dell’11 novembre 2008, la quale ha chiarito che "il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie se non con valenza meramente descrittiva. È pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo distinguere il cosiddetto danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante". Alla luce di tale orientamento, non risultano meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi legati a ritardi, disagi, fastidi, disappunti, stress e ansie che, pur incidendo sulla quotidianità dell’individuo, non ledono un diritto inviolabile. Il vettore resta invece pienamente responsabile per i danni derivanti da ritardo o inadempimento rispetto al contratto stipulato con le parti.

In caso di ritardo, in alcuni casi, è tuttavia possibile chiedere delle indennità che possono arrivare anche fino al 50% del costo del biglietto del treno.

Per queste ragioni, si consiglia di informarsi presso la compagnia ferroviaria per valutare il caso di specie e conoscere le modalità di richiesta dell’indennizzo.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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