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Assegno unico 2025: ecco le nuove cifre, ma senza Isee c’è l’importo minimo

Assegno unico 2025: ecco le nuove cifre, ma senza Isee c’è l’importo minimo

Per presentare l’Indicatore della situazione economica c’è tempo fino a fine mese. Chi rimedia entro il 30 giugno potrà recuperare eventuali somme arretrate

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Novità per l'Assegno unico e universale (Auu). A partire dal rinnovo automatico delle domande. Chi ha già una domanda di Auu approvata non dovrà presentare una nuova richiesta, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto della domanda. È fondamentale, però, sottolinea l’Inps, segnalare eventuali variazioni come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio.

Aggiornamento Isee

Per garantire il corretto calcolo dell'importo, è necessario presentare un nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) per il 2025. Senza un Isee aggiornato, a partire dal prossimo marzo, verrà erogato solo l'importo minimo. Tuttavia, presentando l'Isee entro il 30 giugno 2025 gli importi saranno ricalcolati e verranno corrisposti eventuali arretrati.

Aumenti e maggiorazioni per il 2025

Dal 1° gennaio scorso l'importo dell'Auu e le relative soglie Isee saranno adeguati in base all'aumento del costo della vita (+0,8% nel 2024). Tra le novità, si segnalano: genitori con figli sotto 1 anno (aumento del 50% dell'Auu fino al primo anno di vita), famiglie con almeno 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro (aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni); famiglie con almeno 4 figli (aumento fisso di 150 euro al mese); maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio 2025) per chi ha un Isee fino a 25.000 euro e ha ricevuto l'assegno per il nucleo familiare (Anf) nel 2021. L'Auu di febbraio 2025 è stato calcolato con i nuovi importi, mentre gli arretrati per gennaio saranno erogati a partire da marzo.

Requisiti

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni: per ogni figlio minorenne a carico; per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di Isee valido, l’assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia Isee. L’assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 45.939,56 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Importi

Il valore dell’assegno viene determinato in base all’Isee eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista: una quota variabile progressiva (da un massimo di 201 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.227,33 euro a un minimo di 57,5 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 45.939,56 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di: nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); madri di età inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino a 45.939,56 euro; una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno per il nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma. 


 

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