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Appartamento in comodato gratuito ad “amici”, che ora non vogliono andarsene

Appartamento in comodato gratuito ad “amici”, che ora non vogliono andarsene

Il detentore del bene “sine titulo”: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbíteris

16 settembre 2024
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Buongiorno, sono Giorgio M. Ho un appartamento in Pontedera e qualche anno fa decidevo di concederlo gratuitamente ad una coppia di “amici” perché si trovavano in difficoltà economiche. Dunque sottoscrivevo un contratto di comodato. L’anno scorso ho messo in vendita l’immobile e dunque gli chiedevo di liberarlo. Loro però si sono rifiutati perché dicono che non sanno dove andare ma hanno avuto tutto il tempo per organizzarsi.
Saluti


Risponde Biagio Depresbíteris (avvocato)


In base all’art. 1803 del Codice Civile, “il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.

Il comodato è un contratto reale, che produce effetti obbligatori, e si caratterizza per la sua natura essenzialmente gratuita. Infatti, sorge principalmente da un atto di favore, per cui il comodante concede l'uso del bene al comodatario senza richiedere un corrispettivo economico.

La principale distinzione tra comodato e locazione riguarda la controprestazione. Nel comodato, il comodatario non è tenuto a pagare alcun canone per l’utilizzo del bene, mentre nella locazione il conduttore deve pagare un canone in cambio del diritto di godimento del bene.

Una volta chiariti gli aspetti preliminari del contratto di comodato, è importante precisare che la durata del contratto può essere stabilita espressamente dalle parti o desumersi dall'uso cui la cosa è destinata. In assenza di una specifica indicazione, il contratto di comodato sarà considerato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1810 del Codice Civile. In tal caso, “il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda”.

Questa norma mette in evidenza la concessione volontaria e gratuita del comodante, spinta spesso da un atto di generosità. In virtù di tale rapporto, è il comodante che ha la facoltà di decidere quando estinguere il contratto e chiedere la restituzione del bene.

Una delle peculiarità principali del contratto di comodato, infatti, è la possibilità, riconosciuta al comodante, di recedere ad nutum (ovvero secondo la sua semplice volontà). Questo significa che il comodante può sciogliere il contratto in qualsiasi momento e richiedere la restituzione del bene concesso, senza dover fornire una giustificazione particolare. Tale caratteristica rende il comodato un contratto “precario”, sottolineando l'assenza di stabilità per il comodatario.

Una volta che il vincolo contrattuale tra le parti viene sciolto, il comodatario che rifiuti di restituire il bene diventa un detentore sine titulo, ossia privo di un titolo legittimo, e quindi si trova in una posizione abusiva rispetto al bene altrui. Quindi, il comodante, qualora richieda e non ottenga la restituzione del bene, sarà costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la legittimità del recesso da parte del comodante, il giudice di merito dovrà valutare attentamente la proporzionalità e l'adeguatezza della decisione, considerando le particolari esigenze di entrambe le parti. Ciò significa che non basta una semplice richiesta di restituzione, ma è necessario un bilanciamento tra i diritti del comodante e le eventuali esigenze del comodatario.
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