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La sentenza

Tribunale, bocciato il ricorso al Tar contro il ministero: Luciano Costantini resta presidente

Stefano Taglione
Luciano Costantini nel suo ufficio di via de Larderel
Luciano Costantini nel suo ufficio di via de Larderel

Livorno: il collega lucchese Giulio Giuntoli aveva contestato la delibera del Csm con la quale era stato affidato l'incarico al giudice umbro

09 giugno 2023
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LIVORNO. Ha impugnato al Tar del Lazio la delibera del Consiglio superiore della magistratura che un anno e mezzo fa, il 7 dicembre del 2021, aveva scelto come nuovo presidente del tribunale di Livorno Luciano Costantini, poi insediatosi nel febbraio successivo. Ma i giudici amministrativi – presidente Antonino Savo Amodio, estensore Francesca Petrucciani e referendario Matthias Viggiano – hanno respinto il ricorso, confermando l’attuale presidente.

Il ricorso

A presentare appello alla decisione, assistito dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, l’attuale responsabile della sezione civile del tribunale di Lucca, Giulio Lino Maria Giuntoli, che come il collega ambiva al prestigioso incarico, ma dalla quinta commissione del Csm – quella per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi – ha ricevuto due voti contro i cinque del giudice umbro, con un passato nei palazzi di giustizia di Siena e Pistoia. Secondo il Consiglio superiore della magistratura, lo riporta la sentenza, «Costantini, pur a fronte di un percorso professionale di Giuntoli complessivamente più lungo (protrattosi per circa 33 anni, rispetto ai 29 anni di Costantini) poteva vantare un percorso caratterizzato da maggiore pluralità delle esperienze in diversi settori e materie, ovvero sia civile che penale, requirente e giudicante». Ma secondo il giudice lucchese «la verifica delle esperienze maturate avrebbe dovuto essere svolta in maniera “integrata”, non prendendo a riferimento la sola “pluralità dei settori”, ma anche il contesto e lo spessore effettivo di tutte le materie trattate nel percorso di carriera; sotto tale profilo, avrebbe dovuto essere considerato che il settore civile del tribunale di Lucca, dove era maturata l’esperienza di Giuntoli, oltre a rappresentare una realtà ben più complessa rispetto ai tribunali di Pistoia e di Siena, presso cui aveva prestato servizio Costantini, comprendeva le materie del lavoro e della previdenza, concorsuale e fallimentare, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, della famiglia e della volontaria giurisdizione, funzioni che il ricorrente aveva svolto anche presiedendo i collegi giudicanti».

La sentenza

Secondo il Tar laziale, però, «l’organo di autogoverno della magistratura non ha tralasciato nessun aspetto della carriera professionale di Giuntoli, avendo menzionato e valutato, alla stregua degli indicatori, generali e specifici, dell’attitudine direttiva, tutte le esperienze e attività che sono state considerate anche nella proposta di nomina formulata in suo favore, comprese le esperienze acquisite svolgendo le funzioni semidirettive di fatto e come componente del Consiglio giudiziario. All’esito di tale disamina il Consiglio superiore della magistratura, quindi, ha dato conto delle ragioni per cui il controinteressato è stato ritenuto più idoneo, per attitudini e merito all’incarico, sulla base di una motivazione che non presenta elementi di irragionevolezza o illogicità». Per questo Giuntoli è stato condannato a risarcire il ministero della Giustizia di 2.500 euro di spese di lite, mentre Costantini non si è costituito in giudizio. 

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