Referendum, ricorso respinto dal Tar: confermate le date del voto
I giudici della sezione seconda bis hanno dichiarato inammissibile l’intervento dell’Unione italiana forense
ROMA. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del comitato per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi. I giudici della sezione seconda bis hanno dichiarato inammissibile l’intervento dell’Unione italiana forense.
La sentenza
È stata pubblicata oggi, 28 gennaio, la sentenza n.1694 con cui il Tar del Lazio si è pronunciato nel merito, stabilendo infondato il ricorso avanzato contro il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 (e contro la relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2026) che ha indetto, per il 22 e 23 marzo prossimi, il referendum costituzionale concernente la legge costituzionale relativa a “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025.
I ricorrenti
I ricorrenti – promotori di una raccolta di sottoscrizioni avente a oggetto un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall'Ufficio centrale per il referendum il 18 novembre 2025 e sul quale il decreto impugnato ha indetto la consultazione popolare – miravano a ottenere la sospensione e l’annullamento del decreto presidenziale al fine di completare la raccolta delle firme e sottoporre il proprio quesito al giudizio di legittimità dell'Ufficio centrale per il referendum.
Il Tar
Il Tar del Lazio si è pronunciato nel senso dell'infondatezza del ricorso rilevando che la disciplina applicabile sia principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all'approvazione da parte della volontà popolare, a prescindere da quale tra i soggetti a cui l'art. 138 della Costituzione. attribuisce l'iniziativa referendaria (almeno un quinto dei membri di una delle Camere o cinque consigli regionali o cinquecento mila elettori) abbia avanzato per primo la richiesta di referendum.
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