Diretta
Firenze, incinta sedata durante lo sfratto: dopo 20 anni si scopre che il Tso era illegittimo – Condanna per Asl e psichiatra
La Corte d’Appello ribalta vent’anni di giudizi: quel ricovero forzato fu una violazione dei diritti della paziente, messa a rischio proprio durante una gravidanza delicata
FIRENZE. Una violenza imposta dal personale sanitario nei confronti di una donna incinta alla ventesima settimana andata in crisi al momento di subire uno sfratto con la forza pubblica. La donna fu sottoposta a un Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, che poi non venne convalidato da altri medici. Un abuso che aveva messo a rischio il feto.
La condanna dopo oltre vent’anni
Ora, a distanza di oltre vent’anni dai fatti e dopo una trafila giudiziaria arrivata fino in Cassazione, la Corte d’Appello (quarta sezione civile) condanna psichiatra e Asl Toscana Centro a risarcire la signora, all’epoca 38enne, assistita dagli avvocati Vittorio Amedeo François e Giancarlo Lo Manto. Un danno da lesione personale quantificato in 7.714 euro a cui vanno aggiunte le spese legali dei gradi di giudizio pregressi per 16mila euro.
Il giorno dello sfratto e il Tso
È il 3 dicembre 2004 quando la donna incinta e da sola in casa, con una bimba di 10 anni ricoverata al Meyer, riceve la visita dell’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto per morosità come disposto dal Tribunale. Fa presente di non stare bene e di avere una gravidanza a rischio per la quale il ginecologo le ha prescritto 30 giorni di riposo assoluto. Il proprietario si impunta e lei inizia a piangere. Una crisi per la disperazione di non sapere dove andare, il marito era all’estero e non aveva familiari o amici che la potessero ospitare. Chiamano il 118 e arriva un’ambulanza, ma senza medico. Attraverso l’assistente sociale viene contattato il servizio psichiatrico di Borgo Ognissanti per sentire il responsabile del servizio che autorizza telefonicamente il ricovero con Tso nella struttura. La donna incinta viene, quindi, sedata nonostante supplichi il personale di temere per le conseguenze dei farmaci sul feto e portata in ospedale. Resta in psichiatria perché non sa dove andare. Tre giorni dopo va al Meyer a trovare la figlia, ma si accorge delle perdite di sangue e viene ricoverata con urgenza, a causa di una minaccia di aborto, al San Giovanni di Dio Torregalli. Una volta dimessa il 16 dicembre, rifiuta il nuovo ricovero in psichiatria. E dopo qualche settimana presenta una querela (archiviata nel 2011) per quella che ritiene essere stata una violenza sanitaria nei suoi confronti. È l’inizio della battaglia giudiziaria.
Le motivazioni della sentenza
«Il trattamento sanitario obbligatorio costituisce eccezione al principio costituzionale del consenso in materia di trattamenti sanitari – si legge nella sentenza – È evidente che la sussistenza dei suoi presupposti va valutata con particolare rigore, e richiede che il trattamento sia volto a scongiurare un pericolo per la salute del paziente o, in caso di persone agitate, violente ed altrimenti incontenibili, di terzi».
Le responsabilità dei sanitari
I giudici ricordano che allo sfratto non erano presenti né ginecologi, che potessero valutare la necessità urgente di un ricovero in ginecologia, né psichiatri, che potessero rilevare la sussistenza di psicopatologie tali da richiedere un ricovero. «Poiché l’atteggiamento oppositivo allo sfratto, se certamente costituiva un problema per procedere col rilascio dell’immobile, non era però, in sé, manifestazione di un’incapacità volitiva o di comprendere, né di un rischio per la paziente o per il feto, si deve escludere che il contegno dei sanitari sia stato lecito, tanto più che proprio la condizione di gravidanza avrebbe dovuto imporre particolare cautela nel somministrare dei pesanti sedativi – prosegue la sentenza – D’altro canto, se il pericolo al quale si voleva porre rimedio era quello conseguente all’esecuzione dello sfratto, è evidente che la strada avrebbe allora dovuto essere quella di un differimento dell’esecuzione forzata (in attesa di reperire una soluzione abitativa), non certo quella del Tso».
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello (presidente Santese, Conte estensore, Mazzarelli) lo scrive con chiarezza: «Contrariamente a quanto ritenuto nelle precedenti fasi di merito, si deve affermare l’illiceità del contegno dei resistenti e la sussistenza di un diritto risarcitorio in capo alla ricorrente per le conseguenze che tale contegno ha causato alla salute della signora». E aggiungono: «D’altra parte, il fatto che l’atto sanitario fosse obiettivamente percepibile come una vera e propria violenza, e che così sia stato vissuto, giustifica una personalizzazione della liquidazione del danno».
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