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Risarcimento danni

Furto dai ponteggi, chi è responsabile dei danni: condominio o impresa? La risposta

di Giulia Orsatti

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Giulia Orsatti

La responsabilità può ricadere sull’impresa o sul condominio in base alle precauzioni adottate e al ruolo di vigilanza mantenuto durante i lavori. In fondo all’articolo come contattarci per richieste di consigli e chiarimenti rispetto al riconoscimento dei propri diritti

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Furto in casa attraverso i ponteggi: chi è responsabile dei danni? La responsabilità può ricadere sia sul condominio sia sull’impresa che esegue i lavori, ma in presenza di condizioni e presupposti differenti. Ecco cosa stabilisce la giurisprudenza.

La domanda del lettore

Abito in un condominio, abbiamo incaricato una ditta appaltatrice di effettuare lavori di ristrutturazione alla facciata. La ditta ha montato le impalcature esterne senza alcuna illuminazione, né impedimento all’accesso di soggetti esterni. Ladri mi sono entrati in casa rompendo le finestre e rubando mie cose di valore. Posso chiedere a qualcuno i danni?
N.R.

La risposta dell'avvocata Giulia Orsatti

La responsabilità del furto potrebbe ricadere sia sulla ditta appaltatrice, sia sul condominio, ma sulla base di due diversi titoli di responsabilità.

Quando può essere responsabile il condominio

Partiamo dal condominio. In questi casi viene in rilievo l’art. 2051 del Codice Civile, secondo cui ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il punto è quindi capire se, durante i lavori, il condominio conservi ancora un potere di controllo e vigilanza sull’immobile e sulle strutture utilizzate per l’esecuzione delle opere.

L’appalto dei lavori non esclude la responsabilità del condominio

Sul tema è intervenuta più volte la Corte di Cassazione. Già con la sentenza n. 19474/2005 aveva chiarito che l’affidamento dei lavori a un’impresa non fa automaticamente venir meno la custodia del proprietario o del committente, quando questi continui ad avere la disponibilità dell’immobile.

La giurisprudenza più recente ha ulteriormente rafforzato questo orientamento: l’esistenza di un contratto di appalto non basta, da sola, a escludere la responsabilità del committente, che può continuare a rispondere ai sensi dell’articolo 2051 c.c., salvo che riesca a dimostrare l’esistenza di un caso fortuito. In altre parole, il semplice affidamento dei lavori a una ditta esterna non libera automaticamente il condominio da ogni obbligo di vigilanza.

Furto attraverso i ponteggi, la responsabilità dell’impresa

Diversa è invece la posizione dell’impresa che ha montato e utilizzato i ponteggi. In questo caso viene in considerazione l’articolo 2043 c.c., cioè la generale responsabilità per fatto illecito.

La Cassazione, con sentenza n. 12111/2006, si è occupata proprio di un furto che è stato commesso utilizzando impalcature e ponteggi.

Quando l’impresa deve risarcire

Secondo la Corte, l’impresa può essere chiamata a rispondere quando, omettendo le normali cautele, abbia reso particolarmente agevole l’accesso dei ladri agli appartamenti. Pensiamo, ad esempio, alla mancanza di sistemi di protezione, illuminazione o altri accorgimenti idonei a rendere più difficile un utilizzo illecito delle impalcature.

Il principio è stato ribadito in maniera ancora più chiara dalla Cassazione n. 26900/2014: nel caso di furto in un appartamento raggiunto attraverso i ponteggi installati per lavori di ristrutturazione, può configurarsi sia la responsabilità dell’impresa, per non avere adottato adeguate misure di sicurezza, sia quella del condominio, per omessa vigilanza e custodia.

Chi paga i danni 

In sostanza, il danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni sia al condominio, sia alla ditta appaltatrice, purché dimostri che l’assenza di adeguate cautele abbia concretamente agevolato il furto.


📧 Sportellolegale@iltirreno.it: è l’indirizzo mail a disposizione dei lettori per richieste di consigli e chiarimenti rispetto al riconoscimento dei propri diritti.

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