Il candidato deve poter conoscere lo stipendio prima del colloquio
Lavoro e trasparenza retributiva: i consigli dell'avvocata Carla Spataro
È vero che adesso al colloquio di lavoro posso fare domande sulla paga?
V.B.
Sì. Anzi, dal 7 giugno 2026 il candidato dovrebbe conoscere la retribuzione ancora prima di presentarsi al colloquio. Il decreto legislativo n. 96 del 2026, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva europea sulla trasparenza retributiva, impone infatti ai datori di lavoro di indicare negli annunci e nei bandi la retribuzione iniziale oppure la fascia economica prevista per la posizione offerta. Le informazioni devono essere determinate sulla base di criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere e devono comprendere anche il contratto collettivo applicabile.
Pertanto, parlare della paga durante la selezione non rappresenta più una domanda inopportuna o sconveniente. Qualora l’annuncio sia incompleto, il candidato può certamente chiedere quale sia il trattamento economico previsto, anche se, in realtà, quelle informazioni avrebbero dovuto essergli già fornite.
La nuova disciplina introduce inoltre un’importante limitazione per il datore di lavoro: durante la selezione non può chiedere al candidato quanto guadagni o quanto abbia guadagnato nei precedenti rapporti di lavoro. Il divieto comprende anche le richieste indirette o formulate dalle società incaricate della selezione del personale.
Lo scopo è evitare che una retribuzione precedente, magari già penalizzante o discriminatoria, condizioni anche il nuovo stipendio.
La normativa nasce infatti per rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Anche gli annunci devono essere formulati in modo neutro rispetto al genere e l’intera procedura di selezione deve svolgersi senza discriminazioni.
Le tutele non terminano con l’assunzione. Il datore di lavoro deve rendere accessibili ai dipendenti i criteri utilizzati per stabilire le retribuzioni, i livelli di inquadramento e la progressione economica. Le imprese con meno di cinquanta dipendenti sono esonerate soltanto dall’obbligo di rendere disponibili i criteri relativi alla progressione economica, non dagli altri obblighi di trasparenza.
Una volta all’anno, ciascun lavoratore può inoltre chiedere per iscritto informazioni sui livelli retributivi medi, distinti tra uomini e donne, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Il datore deve rispondere entro due mesi e deve informare annualmente i lavoratori dell’esistenza di tale diritto e delle modalità per esercitarlo.
Non si ha però diritto di conoscere lo stipendio nominativo del singolo collega: i dati devono essere forniti in forma tale da tutelare la riservatezza degli altri dipendenti.
Gli obblighi di comunicazione più articolati sul divario retributivo riguardano invece le imprese con almeno cento dipendenti, secondo scadenze diverse in base alle loro dimensioni.
Se emerge una differenza retributiva tra uomini e donne pari almeno al cinque per cento, non giustificata da criteri oggettivi e non corretta entro sei mesi, può rendersi necessaria una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori.
In caso di violazione, il lavoratore può rivolgersi al giudice e ottenere la tutela prevista contro le discriminazioni, compreso il risarcimento del danno. Sono vietate anche eventuali ritorsioni nei confronti di chi abbia esercitato i propri diritti.
Nei casi previsti possono inoltre essere revocati benefici pubblici e può essere escluso il datore di lavoro da successive agevolazioni o appalti.
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