Abbonamento last minute da 200 euro e la richiesta di pagarne 700 a rate
Il caso di un contratto contestato: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Mi sono recata in una palestra per ricevere informazioni sui vari tipi di abbonamento. La ragazza che ho trovato alla reception mi ha spiegato che era in corso una promozione last minute per un abbonamento che comprendeva sia la sala pesi sia i corsi, al prezzo di 200 euro all’anno. Per usufruirne avrei dovuto effettuare l’iscrizione in quel momento. Ho quindi sottoscritto alcuni documenti digitali, senza poterne prendere visione, e ho pagato. Soltanto dopo ripetute richieste mi sono stati inviati i documenti firmati e ho scoperto che all’abbonamento era collegato un contratto per un importo complessivo di 700 euro, da pagare in rate mensili per un anno. Nel contratto non trovo informazioni chiare sul prezzo né sul diritto di recesso. Posso fare qualcosa?
F.R.
Per poter rispondere in maniera precisa, nel caso di specie, occorrerebbe esaminare con attenzione tutti i documenti sottoscritti. Tuttavia, è certo che il fatto di avere apposto una firma digitale senza leggere il contratto, di per sé, non consente di sottrarsi agli impegni assunti. Nel caso descritto dal lettore de "Il Tirreno", però, il problema è diverso: la palestra avrebbe prospettato un abbonamento annuale del costo di 200 euro, facendo poi sottoscrivere un’operazione economicamente ben diversa, per complessivi 700 euro. Prima della conclusione del contratto, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro e comprensibile le caratteristiche del servizio, il prezzo complessivo e le modalità di pagamento. Nascondere l’effettivo costo dell’operazione o presentare come semplice abbonamento ciò che comporta anche la sottoscrizione di un contratto di credito può integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Vi può essere inoltre una violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede durante le trattative, previsto dall’articolo 1337 del Codice civile. Se venisse dimostrato che la consumatrice è stata indotta a firmare attraverso informazioni false o mediante l’occultamento di circostanze decisive, potrebbe essere domandato anche l’annullamento del contratto per dolo o errore. Non è invece prudente affermare che il contratto sia necessariamente nullo per la sola mancata indicazione del prezzo nel modulo di abbonamento. La nullità può essere invocata quando il corrispettivo non sia né determinato né determinabile considerando l’intera documentazione contrattuale. Prima di formulare questa contestazione occorre quindi verificare se l’importo di 700 euro, il numero delle rate e gli altri costi risultino da uno dei documenti sottoscritti. Particolare attenzione deve essere dedicata al contratto collegato all’abbonamento. Se si tratta realmente di un contratto di credito ai consumatori, il cliente ha diritto di riceverne una copia completa e può recedere entro quattordici giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto oppure, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve le condizioni e le informazioni obbligatorie. La consegna tardiva dei documenti potrebbe quindi incidere sulla decorrenza del termine. Diversamente, per l’abbonamento sottoscritto direttamente nei locali della palestra non esiste, in via generale, il diritto di ripensamento di quattordici giorni previsto per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali. Il mancato riferimento al recesso non determina quindi, da solo, la nullità del contratto. Il primo passo è inviare subito una contestazione scritta sia alla palestra sia all’eventuale finanziaria, ricostruendo ciò che era stato promesso, contestando la differenza tra i 200 euro dichiarati e i 700 euro richiesti e domandando la sospensione delle rate. Sarà utile conservare messaggi, pubblicità, ricevute e nominativi di eventuali testimoni. Se la ricostruzione venisse confermata, il consumatore potrebbe chiedere l’annullamento o la cessazione dei contratti, la restituzione delle somme pagate e, nei casi più gravi, segnalare la pratica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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