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Luce e gas, arriva lo stop al telemarketing. La data (e cosa cambia)

di Redazione Toscana

	Un’immagine simbolo di un call center
Un’immagine simbolo di un call center

Ecco da quando saranno operative alcune disposizioni contenute nel Decreto bollette varato dal governo che interessano in modo diretto le telefonate commerciali

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ROMA. Scatta il prossimo 19 giugno una nuova rivoluzione in tema di telemarketing: in tale data diventeranno infatti operative alcune disposizioni contenute nel decreto bollette varato dal governo che interessano in modo diretto le telefonate commerciali finalizzate a proporre al pubblico contratti di luce e gas.

Lo ricorda Consumerismo No Profit, associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti “salva-consumatori”. Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile scorso è stata pubblicata la legge di conversione del Dl Bollette (decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21), recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, con entrata in vigore delle misure il giorno successivo alla pubblicazione.

Cosa dice la normativa

La legge modifica l'art. 51 del Codice del Consumo inserendo il comma 8 bis che prevede «al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas».

In pratica, «a partire dal prossimo 19 giugno, data in cui scadono i 60 giorni di tempo concessi dalla norma, le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l'utente non abbia fornito esplicita autorizzazione ad essere contattato per ricevere proposte commerciali», spiega Consumerismo. Ma la vera rivoluzione è contenuta al comma 8 ter secondo cui «i contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli».

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